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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25524/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., lettera a), denunciando inconciliabilità tra due giudicati: una sentenza assolutoria emessa in altro procedimento (per fatti del 14 ottobre 2019) che aveva ritenuto la persona offesa inattendibile e accertato l'assenza della minaccia estorsiva e dell'esistenza di foto ricattatorie, e la successiva condanna definitiva pronunciata dalla Corte di appello di Venezia (31 maggio 2022) per fatti di estorsione commessi in altre date (27 agosto 2018 e 7 agosto 2019). La difesa sosteneva che si trattava di una vicenda unitaria, che le nuove prove emerse nel giudizio assolutorio sarebbero state decisive anche rispetto al giudicato di condanna e che la nozione di “fatto” rilevante per la revisione comprende anche gli elementi normativi della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revisione per inconciliabilità richiede l'identità del fatto intesa in senso storico-naturalistico e comprensiva degli elementi normativi della fattispecie (condotta, evento, nesso causale). Nel caso di specie, l'assoluzione riguardava fatti diversi (evento del 14/10/2019) rispetto ai fatti posti a fondamento della condanna (27/08/2018 e 07/08/2019), per cui non sussisteva l'inconciliabilità richiesta dall'art. 630 lett. a). Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La lettera a) prevede la revisione per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili quando vi sia oggettiva incompatibilità tra i fatti oggetto dei diversi giudicati; la Corte interpreta la nozione di "fatto" includendo la corrispondenza storico-naturalistica e gli elementi normativi della fattispecie (condotta, evento, nesso causale).

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione scritta del procedimento; non influenza il merito della valutazione sulla inammissibilità della revisione ma disciplina la modalità di svolgimento dell'istruttoria scritta.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso nella fase di impugnazione; non decisiva sul piano sostanziale ma rilevante per la regolarità formale del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2016

    Richiamata in relazione al divieto di bis in idem; contribuisce alla distinzione tra inconciliabilità dei fatti e divergenza di valutazioni giuridiche, confermando la necessità di identità fattuale e normativa per ammettere la revisione.

  • Cass. Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024 (Rv. 286615)

    Giurisprudenza della Corte di cassazione che conferma l'ampia interpretazione della nozione di "fatto" ai fini della revisione: non solo accadimenti storici ma anche elementi normativi della fattispecie penale vanno considerati nella verifica della identità dei fatti.

Massime di principio

  • La revisione per inconciliabilità ex art. 630 lett. a richiede identità del fatto nel senso storico-naturalistico e nella configurazione degli elementi normativi (condotta, evento, nesso causale); non è sufficiente una diversa valutazione della credibilità delle persone o una semplice divergenza interpretativa.
  • Un'assoluzione in relazione a un evento specifico non annulla automaticamente una condanna relativa a eventi diversi anche se connessi alla medesima vicenda familiare o relazionale; occorre dimostrare che i giudicati riguardano lo stesso fatto nei suoi elementi costitutivi.
  • Le nuove prove acquisite in un diverso processo sono rilevanti ai fini della revisione solo se attengono allo stesso fatto inteso nella sua configurazione storico-naturalistica e normativa e mostrano una concreta incompatibilità tra i giudicati.
  • La diversa formula o modalità del processo (es. rito abbreviato, mancata audizione della persona offesa) di per sé non determina l'inconciliabilità dei giudicati; va dimostrato il nesso di identità fattuale e normativa.
  • Per presentare efficacemente una domanda di revisione è necessario documentare con precisione la coincidenza degli elementi essenziali del reato tra i due giudicati e spiegare perché la ricostruzione dell'assoluzione rende insostenibile la condanna.
  • In caso di accoglimento infondato della richiesta di revisione o di ricorso palesemente non ammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie.

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