Sentenza del 05/10/2016 n. 19868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime carenze formali e processuali. La contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. È rimasto quindi fermo l’esito favorevole all’Amministrazione finanziaria stabilito dalla sentenza d’appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto applicabile la presunzione legale prevista dall’art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 alle movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate. Il ricorso si articolava in tre motivi, ma nessuno indicava la specifica previsione dell’art. 360, comma 1, c.p.c.; inoltre, in presenza dell’applicabilità dell’art. 366-bis c.p.c., mancavano i quesiti di diritto o i momenti di sintesi richiesti. Il secondo e il terzo motivo miravano anche a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1
La norma prevede una presunzione legale in relazione alle movimentazioni bancarie del contribuente, che possono essere considerate ricavi o compensi fiscalmente rilevanti se non viene fornita una prova specifica della loro riferibilità a ricavi già contabilizzati o a flussi finanziari estranei all’imposizione.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono essere ricondotti con precisione a una delle ipotesi di impugnazione previste dalla norma. La mancata indicazione della specifica previsione rende le censure prive della necessaria specificità.
Art. 366-bis c.p.c.
Quando applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di un quesito di diritto per i motivi basati su violazioni di legge e di un momento di sintesi per le censure relative alla motivazione. La loro omissione comportava l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare espressamente il motivo previsto dall’art. 360, comma 1, c.p.c. e collegare ogni censura alla specifica violazione denunciata.
- Quando la disciplina processuale applicabile richiede quesiti di diritto o momenti di sintesi, la loro omissione può determinare l’inammissibilità del ricorso indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle contestazioni.
- La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito: non può riesaminare liberamente fatti, prove e valutazioni operate dal giudice d’appello.
- In materia di indagini bancarie, il contribuente deve giustificare in modo analitico le movimentazioni contestate, dimostrando che siano già contabilizzate oppure estranee a ricavi o compensi imponibili.
- Le carenze formali del ricorso possono impedire l’esame delle questioni sostanziali e comportare anche la condanna alle spese.
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