Cassazione Civile, Ordinanza n. 12823/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società e alla socia accomandataria due cartelle di pagamento per Irap, Iva e Irpef relative all’anno d’imposta 2005, emesse a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione. Le contribuenti, residenti in un Comune della provincia di Catania colpito da eventi sismici e vulcanici, avevano aderito a una procedura di definizione agevolata prevista dalla normativa emergenziale, versando il 50% di quanto dovuto. Ciononostante, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme integrali in attesa di verifiche sulla regolarità delle istanze e dei pagamenti. I ricorsi proposti in primo grado erano stati respinti, ma la CTR aveva accolto gli appelli ritenendo operante la sospensione degli adempimenti tributari fino al 31 dicembre 2008 e ritenendo l’agevolazione compatibile con il diritto UE come aiuto di Stato non recuperabile. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, degli artt. 107 e 108 TFUE e dei principi della decisione della Commissione UE richiamata dalla CTR, sostenendo che, trattandosi di redditi d’impresa o di partecipazione, le contribuenti avrebbero dovuto provare che l’importo richiesto fosse inferiore alla soglia de minimis o comunque ricorressero le condizioni di compatibilità previste dalla decisione europea.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia. Ha osservato che, in tema di aiuti di Stato, l’agevolazione non può essere applicata automaticamente ai soggetti che esercitano attività economica, dovendosi verificare in concreto se il singolo aiuto rientri nei limiti de minimis oppure, in alternativa, se sia giustificabile come compensazione di danni causati da calamità naturale, con nesso diretto tra danno subito e beneficio concesso e senza overcompensation. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva errato nel leggere la decisione della Commissione UE, poiché il passaggio sui dieci anni non esonerava in astratto dal recupero nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per la liquidazione automatizzata della dichiarazione ai fini delle cartelle impugnate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per la liquidazione automatizzata della dichiarazione IVA a base della cartella.
art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006
Disposizione agevolativa emergenziale oggetto della controversia; la sua applicazione va verificata alla luce del diritto UE e dei limiti previsti per gli aiuti di Stato.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono le norme europee sugli aiuti di Stato richiamate per valutare la compatibilità dell’agevolazione e l’eventuale recuperabilità dell’aiuto.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Richiamato come base per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, purché vi sia nesso diretto e assenza di sovracompensazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato, l’agevolazione concessa a favore di soggetti che esercitano un’attività economica non può essere applicata in modo automatico: il giudice deve verificare la ricorrenza concreta dei presupposti previsti dal diritto UE.
- La nozione euro-unitaria di impresa dipende dallo svolgimento di un’attività economica consistente nell’offrire beni o servizi sul mercato, a prescindere dalla natura soggettiva del beneficiario.
- Quando un beneficio rientra nella categoria de minimis, il contribuente ha l’onere di dimostrare che l’importo dell’aiuto richiesto si colloca sotto la soglia massima prevista; se la soglia è superata, il beneficio non è concedibile nella sua interezza.
- Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale, occorre verificare un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e l’aiuto concesso, evitando ogni ipotesi di overcompensation e considerando eventuali compensazioni da altre fonti.
- L’interpretazione delle decisioni della Commissione UE in materia di recupero degli aiuti deve essere letterale e contestuale: non può desumersi un’esenzione generale dal recupero se la decisione si riferisce soltanto a specifiche ipotesi di aiuti illegittimi concessi oltre un certo arco temporale.
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