Sentenza del 08/04/2016 n. 2026 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Liquidazione somme - Fondo previdenza - Erogazione ante 2007 - Illegittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto illegittimo il recupero dell'IRPEF: la riliquidazione prevista dalla disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2007 riguarda le somme erogate successivamente a tale data e non può essere applicata a erogazioni anteriori. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sul giudice, sul grado, sull'atto specifico impugnato, sulle spese o sulle statuizioni accessorie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la riliquidazione dell'IRPEF relativa al 2006, contestando il recupero d'imposta sulle somme ricevute dal fondo di previdenza. Ha sostenuto che l'erogazione era avvenuta prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. 252/2005, e che la disciplina che consente la riliquidazione non poteva quindi applicarsi.
Norme richiamate
Art. 23, comma 5, del d.lgs. 252/2005
la riliquidazione opera solo se l'erogazione è successiva a tale data
La disciplina di riliquidazione dell'IRPEF si applica alle somme erogate dal 1° gennaio 2007 in poi; non legittima il recupero su somme erogate prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per applicare una disciplina tributaria sopravvenuta occorre verificare la data dell'erogazione cui essa si riferisce: se la norma limita la riliquidazione alle somme erogate dopo la sua entrata in vigore, non può essere estesa a erogazioni anteriori.
- In controversie analoghe, è rilevante distinguere l'anno d'imposta dalla data effettiva di erogazione: il fatto che la riliquidazione riguardi l'IRPEF di un determinato anno non rende applicabile una disciplina entrata in vigore successivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →