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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 2026 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Liquidazione somme - Fondo previdenza - Erogazione ante 2007 - Illegittimità avviso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto illegittimo il recupero dell'IRPEF: la riliquidazione prevista dalla disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2007 riguarda le somme erogate successivamente a tale data e non può essere applicata a erogazioni anteriori. Il testo fornito non indica ulteriori dettagli sul giudice, sul grado, sull'atto specifico impugnato, sulle spese o sulle statuizioni accessorie.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la riliquidazione dell'IRPEF relativa al 2006, contestando il recupero d'imposta sulle somme ricevute dal fondo di previdenza. Ha sostenuto che l'erogazione era avvenuta prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. 252/2005, e che la disciplina che consente la riliquidazione non poteva quindi applicarsi.

Norme richiamate

  • Art. 23, comma 5, del d.lgs. 252/2005

    la riliquidazione opera solo se l'erogazione è successiva a tale data

    La disciplina di riliquidazione dell'IRPEF si applica alle somme erogate dal 1° gennaio 2007 in poi; non legittima il recupero su somme erogate prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Per applicare una disciplina tributaria sopravvenuta occorre verificare la data dell'erogazione cui essa si riferisce: se la norma limita la riliquidazione alle somme erogate dopo la sua entrata in vigore, non può essere estesa a erogazioni anteriori.
  • In controversie analoghe, è rilevante distinguere l'anno d'imposta dalla data effettiva di erogazione: il fatto che la riliquidazione riguardi l'IRPEF di un determinato anno non rende applicabile una disciplina entrata in vigore successivamente.

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