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Sentenza

Sentenza del 24/05/2019 n. 3221 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Processo tributario - Prova testimoniale - non consentita-dichiarazione di terzi- valore indiziario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzabilità, nel processo tributario, delle dichiarazioni rese da soggetti terzi al di fuori del giudizio. Il divieto di prova testimoniale previsto nel processo tributario si riferisce alla testimonianza tipica, orale e formalizzata, assunta nel corso del processo. Esso non impedisce invece l'ingresso di dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi, purché tali dichiarazioni siano considerate elementi indiziari e non prove testimoniali in senso proprio. Il contribuente deve poterle contestare nell'esercizio del diritto di difesa, anche mediante proprie dichiarazioni extraprocessuali.

La decisione

La sentenza afferma che le dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo possono essere utilizzate dal giudice tributario come elementi indiziari e possono contribuire alla formazione del suo convincimento. Tuttavia, proprio perché hanno valore indiziario, non possono essere automaticamente considerate decisive o autosufficienti: se il giudice intende fondare su di esse la decisione, devono essere supportate da ulteriori elementi probatori oggettivi. Il contribuente può contestarle e fornire elementi contrari.

Norme richiamate

  • Divieto di prova testimoniale nel processo tributario

    Il divieto riguarda la prova testimoniale tipica, essenzialmente orale e formalizzata, prestata nel corso del giudizio.

    Il divieto non si estende alle dichiarazioni scritte o rese fuori dal processo da soggetti terzi, che possono essere acquisite con valore indiziario.

  • Diritto di difesa del contribuente

    Le dichiarazioni possono essere contestate dal contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa anche con dichiarazioni extraprocessuali.

    Il contribuente deve avere la possibilità di conoscere, contestare e contrastare le dichiarazioni dei terzi utilizzate dall'Amministrazione o valorizzate dal giudice.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è vietata la testimonianza formale assunta oralmente in udienza, ma sono generalmente utilizzabili le dichiarazioni extraprocessuali di terzi come indizi.
  • Le dichiarazioni di terzi non costituiscono, da sole, una prova piena e normalmente devono essere corroborate da documenti o altri elementi oggettivi.
  • Il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi indiziari, purché ne valuti attendibilità, coerenza e concordanza con ulteriori risultanze probatorie.
  • Il contribuente deve poter contestare le dichiarazioni utilizzate contro di lui e produrre elementi o dichiarazioni di segno contrario.
  • In una situazione analoga, è opportuno contestare sia l'attendibilità e la provenienza delle dichiarazioni sia l'assenza di riscontri oggettivi indipendenti.

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