L.R. Abruzzo 9/2024
Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone la copertura del disavanzo sanitario 2023 della Regione Abruzzo per 68.593.330 euro nel 2024, tramite gettito IRAP e addizionale IRPEF, con variazioni di bilancio e accantonamenti pluriennali. Introduce inoltre obblighi per ASL e Dipartimento Sanità su piani e programmi di razionalizzazione, monitoraggio, potenziamento organizzativo e utilizzo delle graduatorie di personale.
Copertura del disavanzo sanitario regionale e misure di razionalizzazione del servizio sanitario abruzzese
Copertura del disavanzo sanitario e assestamento di bilancio
La legge interviene sul bilancio regionale dell’Abruzzo per coprire il disavanzo sanitario risultante dal conto economico CE-NSIS al quarto trimestre 2023 e per riallineare le relative coperture finanziarie. L’intervento riguarda soprattutto l’esercizio 2024, ma produce effetti anche sugli esercizi 2025, 2026 e, per la quota residua, 2027.
Modalità di copertura del disavanzo 2023
Per il ripiano del disavanzo sanitario pari a 68.593.330,00 euro, riferito all’anno 2024, la copertura è assicurata mediante il gettito derivante dalla massimizzazione dell’aliquota IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, secondo la normativa vigente. È istituito nel bilancio 2024 un nuovo capitolo nella Missione 13, Programma 4, Titolo 2, destinato ai trasferimenti per il ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali.
Variazioni delle entrate e utilizzo di risorse vincolate
Per effetto della nuova copertura, la legge dispone una serie di variazioni sulle entrate del bilancio regionale 2024. In particolare:
- si riducono per 68.593.330,00 euro le entrate collegate alla massimizzazione di IRAP e addizionale IRPEF;
- si aumenta di pari importo la corrispondente tipologia di entrata sostitutiva;
- si applica avanzo di amministrazione vincolato per 13.997.124,75 euro, quale reiscrizione di economie vincolate da rendiconto 2022, a copertura di spese della Missione 13 finanziate con fondi propri;
- si iscrivono maggiori entrate per complessivi 35.644.029,67 euro, relative a eccedenze di gettito 2023 IRAP Pubblica e addizionale IRPEF incassate nel 2024, in un nuovo capitolo dedicato.
Variazioni delle spese e accantonamenti pluriennali
Sul versante della spesa, la legge riduce stanziamenti 2024, 2025 e 2026 in varie missioni e programmi, per complessivi importi funzionali alla nuova copertura finanziaria. Viene inoltre iscritto per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un accantonamento di 13.531.234,43 euro nella Missione 13, Programma 6, per dare attuazione alle regole sui maggiori gettiti del SSN previste dall’art. 77-quater del d.l. 112/2008. Per il 2027 la quota residua dell’accantonamento, pari a 8.581.560,8 euro, è coperta con le autorizzazioni di spesa della legge di bilancio ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 118/2011.
Rimodulazione di precedenti stanziamenti
A seguito delle variazioni di bilancio, sono rideterminati anche gli stanziamenti previsti da una precedente legge regionale del 2023 per la Missione 15, Programma 02, Titolo 1: risultano fissati in 1.000.000,00 euro per il 2024 e per il 2025.
Pianificazione di razionalizzazione delle ASL
Le ASL della Regione Abruzzo devono predisporre piani di razionalizzazione delle risorse disponibili per assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità dei servizi sanitari. I piani vanno trasmessi al Dipartimento Sanità entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge. In caso di non conformità agli indirizzi richiesti, la ASL deve adeguare il piano e ripresentarlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria.
Contenuti minimi dei piani e coinvolgimento consiliare
I piani devono contenere almeno:
- un’analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
- proposte per migliorare l’allocazione delle risorse e ottimizzare infrastrutture e tecnologie;
- misure per rafforzare l’integrazione tra servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e socio-sanitari. I piani sono trasmessi anche alle Commissioni I e V del Consiglio regionale, che esprimono un parere obbligatorio e vincolante entro 15 giorni, dopo illustrazione da parte del Dipartimento Sanità, ai fini dell’approvazione finale della Giunta.
Programmi triennali e piani operativi annuali
La legge introduce uno strumento di programmazione più articolato, coerente con il Programma Operativo della Regione Abruzzo 2025-2027. Sono previsti obiettivi di sviluppo e qualificazione del servizio sanitario regionale, tra cui equilibrio economico, qualità dell’assistenza, equità di accesso, informatizzazione, ammodernamento tecnologico ed edilizio, formazione del personale, riduzione della mobilità passiva e delle liste di attesa. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disciplina, la Giunta regionale deve adottare linee guida per la redazione dei programmi triennali e dei piani operativi annuali; entro i 60 giorni successivi le ASL trasmettono le proposte al Dipartimento Sanità; eventuali correzioni devono essere apportate entro 15 giorni; l’approvazione della Giunta, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare competente, deve intervenire entro i 30 giorni successivi.
Monitoraggio, supporto e controllo del Dipartimento Sanità
Il Dipartimento Sanità è incaricato di verificare l’osservanza dei programmi e dei piani, monitorare l’impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali, formulare proposte normative e amministrative e adottare modelli gestionali e strumenti innovativi, anche digitali. È inoltre previsto un supporto alle Commissioni consiliari competenti per l’esame dei programmi e dei piani.
Misure organizzative sul personale
Per rafforzare il Dipartimento Sanità, la Giunta regionale deve destinare, nella programmazione del fabbisogno di personale per il 2024, 2025 e 2026, una quota non inferiore al 30% dei posti non dirigenziali. In attesa del reclutamento, la dotazione organica può essere potenziata con assegnazioni temporanee di personale dirigenziale e non dirigenziale dalle ASL regionali, fino a un massimo di 4 unità per ciascuna tipologia, con accordo tra Giunta e ASL di provenienza e consenso del dipendente. È inoltre prevista, per iniziative di riduzione delle liste di attesa e della mobilità passiva, l’attivazione delle procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per il personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento.
Utilizzo delle graduatorie per il personale delle ASL
Le ASL regionali devono coprire i posti disponibili nei rispettivi piani dei fabbisogni, entro i limiti delle dotazioni organiche, utilizzando le graduatorie vigenti approvate a seguito di procedure selettive pubbliche già espletate presso le ASL e gli altri enti sanitari pubblici della Regione Abruzzo. L’utilizzo deve avvenire fino ad esaurimento delle graduatorie, a partire da quelle con maggiore anzianità.
Efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Alcune disposizioni successive richiamate nel testo consolidato hanno inciso sull’assetto originario, ma il contenuto sopra descritto rappresenta la disciplina risultante nel testo vigente fornito.
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