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Legge

L.R. Abruzzo 11/2024

Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 11/2024 modifica numerose leggi settoriali su urbanistica, edilizia, trasporti, cultura, organizzazione regionale e altre materie, introducendo anche stanziamenti una tantum per il 2024 e proroghe puntuali. Molte misure hanno efficacia limitata agli esercizi 2024-2027 o sono già superate da successive modifiche.

Modifiche coordinate a urbanistica, trasporti, cultura, informazione e varie disposizioni regionali abruzzesi

Modifiche eterogenee alla normativa regionale abruzzese

La legge interviene su numerosi testi regionali dell’Abruzzo, con un nucleo principale in materia di urbanistica e trasporti e un secondo blocco su cultura, informazione, organizzazione amministrativa e altre disposizioni settoriali. Accanto alle modifiche normative, sono previsti diversi interventi finanziari puntuali, per lo più circoscritti agli esercizi 2024-2027.

Urbanistica: governo del territorio, consumo di suolo e strumenti attuativi

La disciplina urbanistica regionale viene aggiornata con chiarimenti su competenze degli enti, consumo di suolo, localizzazioni, cambi d’uso e varianti. Gli enti competenti sono esplicitamente chiamati anche a verificare la conformità ai vincoli e alle prescrizioni dei piani di rispettiva competenza. In materia di consumo di suolo si conferma la possibilità di ricorrere a perequazione e compensazione.

Sono inoltre ricondotte tra le opere assentibili quelle previste nei piani carburanti approvati dai Comuni e sono inserite tra le misure di riduzione del rischio idraulico il recupero delle acque piovane e la creazione di piazze d’acqua. Per gli standard urbanistici, gli spazi a parcheggio e gli altri parametri minimi restano comunque vincolati ai limiti richiamati dalla legge.

Incrementi volumetrici e premi energetici

Per gli edifici residenziali i Comuni possono prevedere, nel PUC, incrementi volumetrici fino al 40% dell’esistente. Il tetto massimo cresce di un ulteriore 10% se l’intervento raggiunge la classe energetica A e di un ulteriore 15% se raggiunge una classe superiore alla A. Restano fermi i vincoli sugli spazi a parcheggio pertinenziale e il rispetto delle regole richiamate dalla normativa regionale.

Per gli edifici non residenziali è previsto un incremento massimo della superficie utile lorda fino al 20%, aumentabile di un ulteriore 10% con classe energetica B e di un ulteriore 10% con classe A. In caso di demolizione e ricostruzione con bonifica di immobili con coperture in amianto iscritti nel PRA, su superfici minime di 100 mq esistenti alla data di entrata in vigore della legge, è previsto un ulteriore 5%. Tale premialità non è cumulabile con altri incentivi statali o regionali.

Mutamenti di destinazione d’uso e pianificazione territoriale

I cambi di destinazione d’uso sono ammessi solo tra destinazioni compatibili o complementari. Per gli edifici legittimamente esistenti sono consentiti anche cambi verso destinazioni già presenti nel contesto o funzionali alla riconnessione e razionalizzazione del tessuto urbano o edilizio.

La legge dettaglia le combinazioni considerate compatibili tra residenziale, produttivo, turistico-ricettivo, direzionale e agricolo. Il cambio verso destinazioni complementari richiede il titolo abilitativo del singolo intervento; i Comuni possono individuare ulteriori casi tramite il procedimento dell’art. 14 del d.p.r. 380/2001. Nelle aree soggette ai PTSI la valutazione spetta alle Province, con il coinvolgimento di ARAP o del Consorzio ASI competente.

Varianti urbanistiche, desigillazione e recepimento piani sovraordinati

Sono ampliate e rimodulate le fattispecie di varianti approvabili ai sensi dell’art. 77, includendo tra l’altro modifiche del tipo di strumento attuativo, varianti obbligatorie di recepimento di piani sovraordinati o di nuove prescrizioni, retrocessioni a zona agricola o verde e interventi di desigillazione. Sono inoltre ammesse varianti ai piani attuativi solo in alcuni casi specifici, come modifiche di destinazione d’uso compatibili, ridistribuzioni di lotti o cubature senza alterare perimetri, quantità edificatorie e altezze, oppure modifiche dei comparti.

È introdotta anche la categoria dei piani attuativi o loro varianti che comportano riduzione del carico urbanistico. Per i Comuni resta fermo l’obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici ai piani e alle norme sovraordinate, ridisciplinare le aree con vincoli scaduti e recepire le varianti derivanti da autorizzazioni di opere singole che producono effetto di variante.

Regime transitorio urbanistico e procedimenti in corso

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge si applica la normativa regionale previgente quando si tratti di approvazione o modifica degli strumenti richiamati o di piani regionali e loro modifiche. Le varianti ai piani vigenti promosse dai Comuni ai sensi della previgente disciplina restano soggette alla stessa normativa precedente fino a conclusione del procedimento.

È inoltre prorogato al 1° gennaio 2029 il termine richiamato dall’art. 108 per la relativa disciplina transitoria.

Edilizia: recupero sottotetti e repressione degli abusi

Nella disciplina edilizia sul recupero dei sottotetti viene precisato che il rapporto quantitativo va calcolato tra volume e superficie della porzione del sottotetto effettivamente oggetto di recupero ai fini residenziali.

In tema di abusi edilizi, la rimozione delle opere abusive a seguito di SCIA deve essere eseguita entro 120 giorni dalla data di deposito della segnalazione ed essere comunicata allo sportello unico per l’edilizia con adeguata documentazione.

Trasporti pubblici locali

La soglia percentuale prevista dalla normativa regionale sull’idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale viene elevata dal 4% al 7%.

Cultura e patrimonio: Biblioteca dannunziana, Film Commission e festival

La Regione promuove la valorizzazione di Gabriele D’Annunzio attraverso l’acquisto della Biblioteca dannunziana della Collezione Mario Paglieri, per un importo massimo complessivo di 190.000 euro. La raccolta deve essere collocata a Pescara in uno spazio museale idoneo e successivamente donata al Comune di Pescara, nel rispetto della normativa sui beni culturali. La copertura è prevista sul bilancio del Consiglio regionale 2024-2026, esercizio 2024.

Per la Fondazione Abruzzo Film Commission è istituito un fondo di dotazione di 50.000 euro per il 2024 e un fondo di gestione integrato con 350.000 euro per il 2024 e 600.000 euro per ciascun anno dal 2025 in poi; la copertura è assicurata tramite variazioni del bilancio regionale 2024-2026. La Giunta e il Dipartimento competente in cultura devono adottare gli atti attuativi.

La continuità del servizio di “Rassegna stampa” presso la Giunta è garantita con un incremento di 8.000 euro per il 2024, mediante variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale.

Diritto allo studio e sostegno all’istruzione

È riconosciuto all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” di L’Aquila un contributo straordinario di 40.000 euro per il 2024, destinato a borse di studio per l’anno accademico 2024-2025. Il contributo deve rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato. È espressamente abrogato il precedente articolo 13 della l.r. 57/2023 sul medesimo contributo.

Turismo speleologico

Per il turismo speleologico la Regione integra il repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali, definendo il profilo dell’“accompagnatore per il turismo speleologico” e aggiornando i contenuti dei corsi di formazione. È istituito un elenco informativo e ricognitivo degli accompagnatori che hanno superato i corsi, pubblicato sui siti istituzionali regionali. L’integrazione deve essere effettuata entro 60 giorni.

Università, organizzazione regionale e Avvocatura

Nella disciplina del diritto agli studi universitari si rafforza la responsabilità del Direttore dell’Azienda: la mancata adozione degli atti necessari all’attuazione degli interventi che impedisca il raggiungimento delle finalità del diritto allo studio costituisce grave inadempimento e causa di revoca. Nelle more del nuovo incarico, il Consiglio di amministrazione avoca le funzioni del Direttore.

Sull’organizzazione regionale vengono ridefiniti vari profili di incarichi dirigenziali, Gabinetto di Presidenza e Avvocatura regionale. Si chiarisce che gli incarichi incrociati tra Giunta e Consiglio a dirigenti di ruolo non rientrano nei limiti percentuali degli incarichi. Viene inoltre precisata la figura dell’Avvocato regionale, con requisiti specifici, e la possibilità di affidare gli incarichi anche a professionisti esterni in possesso dei requisiti richiesti. È riconosciuta l’alta professionalità anche ai funzionari “esperto avvocato” e si estendono alcune funzioni all’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016.

Ambiente, foreste e tutela del territorio

Nella materia forestale si prevede, in attesa dell’individuazione degli interventi esentabili dagli oneri compensativi, l’esonero per gli interventi di realizzazione o adeguamento di ospedali e strutture sanitarie pubbliche previsti dalla programmazione vigente.

Per ARTA è previsto un contributo di 50.000 euro nel 2024 per l’acquisto di attrezzature specialistiche da mettere a disposizione dell’Arma dei Carabinieri Forestali nell’ambito di convenzioni regionali. È inoltre autorizzato uno stanziamento complessivo di 60.000 euro nel triennio 2024-2026 per il noleggio di mezzi di trasporto del Dipartimento Territorio e Ambiente.

Comuni montani, pesca e altre integrazioni settoriali

Per le comunità montane soppresse in grave disavanzo e con giudizi di ottemperanza pendenti, il commissario straordinario può impiegare il contributo straordinario per incarichi professionali o personale in convenzione, per stime peritali, alienazione immobili, recupero crediti e procedure esecutive.

In materia di pesca interna si chiarisce che l’uso a strappo consiste in manovre per allamare il pesce senza abboccata, restando escluso dal divieto l’uso di esche artificiali.

Dipendenze, disabilità e altri interventi puntuali

La durata di alcune attività previste dalla disciplina sulle dipendenze patologiche viene estesa da due a quattro anni. Nell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità è introdotta la possibilità che partecipi l’assessore alle politiche sociali o un suo delegato.

Sono poi previste ulteriori modifiche puntuali, tra cui l’adeguamento di alcuni riferimenti di bilancio e benefici nominativi, il trasferimento di competenze di gestione degli eventi culturali dalla struttura del Consiglio alla Giunta regionale, e la possibilità di utilizzare altre società regionali in house, oltre FIRA, per gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Interventi di bilancio e proroghe una tantum

La legge contiene numerose variazioni di bilancio e contributi straordinari, tra cui:

  • 250.000 euro per il progetto “Notte dei Serpenti” nel 2024;
  • 100.000 euro per il rifinanziamento dell’art. 21 della l.r. 6/2023;
  • 55.000 euro per il trasporto del bivacco Giorgio Lubrano;
  • 25.000 euro per le attività 2024 dell’Osservatorio sulla legalità e sicurezza;
  • 100.000 euro per il rifinanziamento di una misura della l.r. 6/2023;
  • 40.000 euro per borse di studio dell’ISSRAQ;
  • 50.000 euro ad ARTA per attrezzature specialistiche;
  • 8.000 euro per la rassegna stampa;
  • 190.000 euro per la Biblioteca dannunziana.

Sono inoltre previsti rifinanziamenti e riallocazioni in materia di prestiti agrari e sostegni al settore agricolo, con fondi gestiti da FIRA e criteri definiti dalla Giunta, nonché la destinazione dei proventi del canone di concessione del Centro di smistamento merci della Marsica a specifici capitoli di spesa, con impegno subordinato all’accertamento delle maggiori entrate previste.

Ambito temporale ed efficacia

La legge entra in vigore l’11 luglio 2024. Molte previsioni hanno natura finanziaria e operano per il solo esercizio 2024 o per specifici trienni di bilancio; altre disciplinano effetti transitori o si applicano ai procedimenti in corso secondo la normativa previgente. Sono già presenti nel testo note di successive modifiche su singoli articoli, ma il contenuto sopra riassume la disciplina risultante nel testo consolidato fornito.

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