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Legge

L.R. Abruzzo 10/2024

Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose leggi regionali abruzzesi per coordinarle con il principio di leale collaborazione e con la normativa vigente. Interviene su scuola, volontariato, antiviolenza, memoria civile, urbanistica, fondazione Marcinelle, misure fiscali e agricole, oltre a prorogare termini e correggere disposizioni di bilancio. In gran parte contiene norme finanziarie e modifiche riferite agli esercizi 2023-2026.

Modifiche eterogenee a leggi regionali abruzzesi in materia sociale, urbanistica, cultura, bilancio, volontariato e persone giuridiche

Modifiche eterogenee a leggi regionali abruzzesi

La legge regionale Abruzzo 5 luglio 2024, n. 10 introduce una serie di correzioni e integrazioni a numerose leggi regionali, con interventi sia di coordinamento normativo sia finanziari. Le modifiche riguardano ambiti diversi, ma ricorrono soprattutto l’allineamento alla normativa statale e il raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, oltre a diverse disposizioni con effetti limitati a specifici esercizi finanziari.

Coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale e attuazione del principio di leale collaborazione

In più settori la Regione prevede un raccordo esplicito con l’Ufficio Scolastico Regionale, in coerenza con il principio di leale collaborazione. In materia di sostegno ai minori e diritto allo studio degli alunni adottati, la disciplina viene adeguata alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati”, aggiornate con atto ministeriale del 28 marzo 2023. Analogamente, nei progetti sui centri antiviolenza e nelle iniziative per non dimenticare le vittime del terrorismo, il raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale viene espressamente previsto tra le modalità operative.

Volontariato e protezione civile

La legge interviene sulla normativa regionale sul volontariato e sull’albo per la protezione civile, eliminando un riferimento troppo restrittivo all’“organizzazione di volontariato” e sostituendo l’espressione “altri enti del terzo settore” con “enti del terzo settore”. Il risultato è un ampliamento e una maggiore precisione del perimetro soggettivo delle disposizioni sulla protezione civile e sui rapporti con il terzo settore.

Urbanistica e governo del territorio

La disciplina urbanistica viene corretta in più punti. Viene chiarito il rinvio al titolo VII della legge urbanistica regionale, e per l’approvazione dei piani che contengono richieste di modifica si richiama la procedura del capo I del titolo interessato, oppure dell’articolo 90 quando la modifica riguarda il PTPR, con una fase preliminare di consultazione con gli enti competenti sui piani sovraordinati. Inoltre, per un profilo procedurale dell’articolo 77, il richiamo a una disciplina diversa viene sostituito con quello all’articolo 16 della legge urbanistica statale del 1942.

Fondazione per la memoria di Marcinelle

Per la Fondazione istituita in memoria della tragedia di Marcinelle la legge riformula le finalità, attribuendo rilievo a progetti di turismo delle radici, viaggi della memoria e scambi culturali, con coinvolgimento prioritario delle scuole del territorio della Val Pescara e dei giovani. La norma disciplina inoltre il finanziamento del fondo di dotazione e del fondo di gestione per il 2024-2026, con stanziamenti annui specifici e copertura mediante riduzioni di spesa su altri capitoli regionali. I contributi sono qualificati come concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Misure fiscali, edilizia e bilancio regionale

Vengono corrette alcune disposizioni della legge di stabilità 2024: un’agevolazione fiscale riguarda le imprese “iscritte” e non più “trasmigrate”, e si precisa che essa opera nel rispetto dei regolamenti UE “de minimis”. In un altro caso viene abrogata una norma che incideva sui termini di un beneficio edilizio, con reviviscenza del termine del 31 dicembre 2023. Sono inoltre corretti termini di trasmissione dei bilanci di enti e organismi dipendenti dalla Regione, fissandoli al 30 novembre dell’esercizio precedente.

Persone giuridiche private e terzo settore

La legge regionale sulle persone giuridiche private sostituisce la nozione di “sospensione della personalità giuridica” con quella di “sospensione dell’efficacia dell’iscrizione”. Per gli enti già in possesso della personalità giuridica riconosciuta ai sensi del d.p.r. 361/2000, l’iscrizione al RUNTS comporta la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione regionale, senza perdita della personalità giuridica; in tali casi non si applicano né il d.p.r. 361/2000 né la legge regionale stessa. Sono anche aggiornati riferimenti interni alla legge.

Comunità di Abruzzesi nel Mondo e disposizioni puntuali su contributi

È soppresso un limite al numero di mandati dei componenti indicati dall’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della disciplina sulle Comunità di Abruzzesi nel Mondo. Viene inoltre modificata la descrizione di un contributo a favore del Comune di Elice, estendendolo alla manutenzione della viabilità stradale, degli edifici comunali e dell’impiantistica sportiva pubblica.

Interventi agricoli e finanziari

La legge riorganizza il sostegno regionale al settore agricolo per il 2023 e il 2024, sostituendo l’intervento sui “prestiti agrari” con quello sul “sostegno nel settore dell’agricoltura per l’abbattimento del tasso di interesse” per l’esercizio 2024. Sono rimodulate le autorizzazioni di spesa, i capitoli di bilancio e le coperture, individuando FIRA S.p.a. come soggetto gestore. La Giunta regionale è incaricata di definire i criteri di concessione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Aiuti agricoli per emergenza peronospora

Per gli aiuti destinati a fronteggiare l’emergenza peronospora, la Regione destina risorse residue e le riassegna mediante nuovi capitoli di spesa, indica AGEA come soggetto attuatore e prevede la stipula di una convenzione con l’Agenzia. Sono disciplinati anche i costi di gestione e la relativa copertura finanziaria, secondo le istruzioni operative AGEA richiamate dalla legge.

Proroghe di termini

La legge proroga diversi termini già previsti da leggi regionali precedenti, spostandoli tutti al 31 dicembre 2024: il termine del 31 maggio 2024, quello del 30 giugno 2024 e quello del 31 ottobre 2024, ciascuno relativo a differenti disposizioni regionali richiamate dalla norma.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore l’11 luglio 2024, cioè il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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