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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12679/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, denunciando in particolare: errore nella valutazione e nella lettura del certificato dei precedenti penali con riferimento al riconoscimento della recidiva qualificata (sostenendo che alcune condanne erano irrilevanti per effetto di estinzione, decreto penale non opposto e riabilitazione); illegittimità e manifesta eccessività dell'aumento di pena irrogato per recidiva (violazione del limite previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen.); violazione dei principi di legalità e proporzionalità della pena nonché di principi costituzionali e sovranazionali invocati (artt. 3, 27, 101 Cost., art. 49 par. 3 CDFUE). In sostanza si contestava che la Corte di cassazione avesse errato nel considerare alcuni precedenti utili per la recidiva e nell'applicare l'aumento di pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, a suo avviso, si trattava di una riproposizione in forma di "ricorso straordinario" di una ordinaria e non consentita impugnazione della precedente decisione di legittimità: l'atto aveva carattere prevalentemente riformatorio/di merito e non denunciava un errore percettivo essenziale e dimostrabile, come invece richiede l'art. 625-bis cod. proc. pen. La Corte ha altresì ritenuto che non sussistesse l'errore di lettura del certificato dei precedenti penali denunciato dal ricorrente (e ha richiamato la presenza di ulteriori condanne nel certificato non menzionate dalla difesa). Per tali motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio ha natura straordinaria e va utilizzato solo per la correzione di errori percettivi ed essenziali sui presupposti di fatto della decisione di legittimità; non può essere usato per una nuova impugnazione ordinaria o per ricomporre un "quarto grado" di giudizio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla motivazione delle censure riprodotte, cioè l'obbligo di riportare i motivi nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 99 cod. pen. (comma quarto e sesto)

    Norma sulla determinazione della pena nei casi di recidiva e sui limiti all'aumento; il ricorrente aveva contestato la illegittimità dell'aumento per recidiva ritenendolo superiore al limite previsto (comma sesto). La Corte ha considerato la questione di diritto non idonea a fondare il ricorso straordinario.

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Riferito in relazione ai criteri per l'applicabilità degli aumenti per recidiva e alla valutazione dei precedenti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della ricorrenza della recidiva.

  • art. 47, legge n. 354/1975

    Richiamata in merito agli effetti positivi dell'affidamento in prova (che possono influire sulla valutazione della riabilitazione e sull'efficacia di determinati precedenti).

  • artt. 3, 27, 101, comma 2, Cost.

    Principi costituzionali invocati dal ricorrente (pari dignità, proporzionalità della pena, garanzie processuali). La Corte ha ritenuto che la sostanziale censura fosse di natura giuridica e non idonea a trasformare il ricorso straordinario in un rimedio pieno.

  • art. 49, par. 3 CDFUE

    Richiamata dal ricorrente come principio sovranazionale (proporzionalità della pena/diritto penale); la Corte non ha ritenuto che l'invocazione potesse sorreggere un ricorso ex art. 625-bis quando manca l'errore percettivo dedotto.

  • art. 525-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per affermare che la questione di diritto prospettata non sarebbe emendabile mediante altri rimedi straordinari; la Corte distingue tra rimedi disponibili e i limiti del 625-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per l'ammenda di euro tremila.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per l'allegazione di errori percettivi e fattuali essenziali e dimostrabili rispetto ai presupposti della decisione di legittimità; non può essere usato per rinnovare critiche giuridiche o ottenere una riconsiderazione di merito.
  • Quando si contesta la ricorrenza della recidiva è indispensabile puntualizzare in modo specifico e documentato quali voci del casellario sarebbero state lette erroneamente e perché (es. prova dell'effettiva riabilitazione, estinzione del reato, natura del decreto penale e sue conseguenze), evitando argomentazioni generiche o sovrapponibili a quelle già valutate.
  • La valutazione della rilevanza di precedenti per la recidiva richiede controllo completo del certificato dei precedenti: vanno considerate tutte le condanne annotate, l'eventuale estinzione, la riabilitazione e gli effetti dell'affidamento in prova; omissioni o inesattezze nella contestazione indeboliscono il ricorso.
  • Se il problema è di diritto (interpretazione normativa, proporzionalità della pena, limiti di aumento previsti dall'art. 99), la via appropriata non è il ricorso straordinario per errore percettivo: occorre utilizzare i rimedi ordinari o altre impugnazioni idonee, non la forma del 625-bis.
  • Le censure ripetitive, generiche o dirette a ottenere una rivalutazione complessiva della motivazione della Corte di cassazione portano tipicamente all'inammissibilità del ricorso straordinario; occorre concentrare il gravame su specifici errori fattuali provabili.

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