Sentenza del 05/10/2017 n. 4004 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Avviso di accertamento - Società di persone e soci - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Integrazione del contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone e dei suoi soci. Secondo la giurisprudenza di legittimità, società e soci costituiscono litisconsorti necessari, poiché l'accertamento del reddito della società incide direttamente anche sulla posizione fiscale dei soci. Tutti devono quindi partecipare al medesimo giudizio tributario, anche se uno di essi non ha impugnato l'avviso o non ne è stato destinatario. La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti determina un vizio del contraddittorio.
La decisione
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. In appello, il difetto di costituzione del contraddittorio comporta la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale competente, affinché il giudizio venga nuovamente celebrato con l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci.
Norme richiamate
Art. 59 del d.lgs. 546/1992
Rimessione della causa alla commissione provinciale
Quando in appello viene rilevato un difetto di costituzione del contraddittorio, derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado per consentire la corretta integrazione del contraddittorio.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 14420/2017
Conferma che nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci e che la mancata partecipazione di tutti i soggetti determina la nullità del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio.
- La mancata citazione o partecipazione di un socio, anche se non ha impugnato l'avviso o non ne era formalmente destinatario, può determinare la nullità assoluta del processo.
- Il vizio del contraddittorio può essere rilevato d'ufficio dal giudice in qualsiasi fase o grado del giudizio.
- Se il difetto viene rilevato in appello, la causa non viene decisa nel merito, ma deve essere rinviata al giudice tributario di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
- Prima di proporre o proseguire un ricorso relativo a una società di persone, è necessario verificare che siano state coinvolte tutte le parti indispensabili: società, soci interessati ed eventualmente l'ente impositore.
Testo integrale
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