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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2367/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per la partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente censura la gravità indiziaria sostenendo che le acquisizioni probatorie si fondano prevalentemente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia non vagliate nella credibilità, attendibilità e riscontro reciproco; denuncia contraddizioni e genericità delle dichiarazioni (Pellicori, Noblea, Impieri, Barone, Foggetti, Greco), la mancata considerazione del periodo di detenzione del ricorrente (2016-2018), e l'assenza di elementi che dimostrino la coscienza e volontà di partecipare all'associazione. Con un secondo motivo contesta la valutazione della pericolosità e della proclività a delinquere ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che i fatti siano troppo remoti e che non sia stata svolta una puntuale analisi della personalità e della effettiva operatività del sodalizio.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che l'insieme delle dichiarazioni dei collaboratori, unitamente ad elementi di riscontro, mostrino una sostanziale convergenza delle azioni di gruppi e sottogruppi dirette al conseguimento di un profitto comune, idonea a configurare un contesto associativo nel quale il ricorrente ha operato in vari periodi. Sul piano della gravità indiziaria il giudice ha ritenuto provata la continuità della collaborazione del ricorrente con i membri dei gruppi e la sua consapevolezza di partecipare all'attività comune. Sulla pericolosità e rischio di recidiva, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del Tribunale, che ha desunto dalla reiterazione di condotte in un ampio arco temporale una continuativa dedizione a reati analoghi, tale da rendere non decisivo il decorso del tempo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; l'ordinanza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la complessiva attività investigativa e le dichiarazioni dei collaboratori, con riscontri, fossero sufficienti a fondare la gravità indiziaria rispetto a tale contestazione.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma relativa ai presupposti per le misure cautelari e alla necessità di valutare la pericolosità; la Corte ha considerato legittima la valutazione del Tribunale circa la reiterazione di condotte e la conseguente prognosi di pericolosità, pur richiedendo un'adeguata motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Richiamo alla presunzione di pericolosità per chi ha commesso reati della stessa specie; il giudice ha ritenuto che la presunzione fosse sostenuta da elementi concreti (reiterazione e continuità), e che il tempo trascorso non fosse in sé idoneo a escludere il rischio.

  • codice di procedura penale, art. 94

    Norma relativa agli adempimenti per il pagamento delle spese processuali e comunicazioni alla cancelleria; applicata per gli adempimenti consequenziali alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • Più dichiarazioni di collaboratori, se integrate da elementi di riscontro e se complessivamente convergenti nel delineare un contesto operativo unitario, possono fondare la gravità indiziaria per il reato associativo anche se singole dichiarazioni presentano punti contraddittori.
  • In sede di riesame cautelare non è consentita una rinnovata valutazione piena della prova: il sindacato si limita a verificare carenze manifeste, illogicità o insufficienze gravissime della motivazione, non la valutazione probatoria nel merito.
  • La continuità e la reiterazione di condotte nel tempo costituiscono indici decisivi per la valutazione della pericolosità e della prognosi di recidiva; il tempo trascorso non è automaticamente esimente se persistono elementi che indicano dedizione continuativa ad attività delittuose.
  • Per contestare efficacemente la custodia cautelare in casi di associazione per stupefacenti è utile fornire elementi specifici che scardinino la ricostruzione dell'inquadramento del singolo nell'organizzazione (es. documentazione che dimostri assenza dal territorio, prove di inattività nel periodo contestato, elementi che smentiscano contatti con associati).
  • Le valutazioni sulla coscienza e volontà di partecipare all'associazione richiedono elementi idonei a dimostrare l'assenza di contributo consapevole all'attività comune; l'assenza di tali elementi può essere colmata da un insieme di riscontri indiretti che mostrino cooperazione continuativa.

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