Sentenza del 28/03/2017 n. 2457 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Presupposto - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la costituzione di un trust integra il presupposto dell'imposta sui vincoli di destinazione e che tale imposta deve essere applicata al momento dell'istituzione del trust. Il testo non indica le parti processuali, l'importo contestato né l'esito formale del dispositivo; dalla massima emerge comunque il rigetto della tesi secondo cui l'imposta sarebbe dovuta solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta della costituzione di un vincolo di destinazione mediante istituzione di un trust. La tesi esaminata considera l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 come istitutivo di un'autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, distinta dall'imposta sulle donazioni. Di conseguenza, il presupposto impositivo si realizza già al momento della costituzione del vincolo, senza dover attendere il successivo trasferimento dei beni o l'attribuzione finale ai beneficiari.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, decreto-legge n. 262/2006
istituisce una nuova imposta sulla "costituzione dei vincoli di destinazione"
La norma è interpretata come istitutiva di un'imposta autonoma rispetto a quella sulle donazioni, il cui presupposto si realizza con la costituzione del vincolo di destinazione.
Massime di principio
- Quando un trust determina la costituzione di un vincolo di destinazione, l'imposizione può sorgere già al momento della sua istituzione.
- L'imposta sui vincoli di destinazione deve essere distinta dall'imposta sulle donazioni: non è necessariamente subordinata al trasferimento definitivo dei beni ai beneficiari.
- Nella valutazione fiscale di un trust occorre verificare quale effetto giuridico si produca con l'atto istitutivo, considerando anche la costituzione del vincolo e non soltanto l'eventuale attribuzione finale.
- La qualificazione concreta del trust, la normativa vigente e l'orientamento giurisprudenziale applicabile al periodo d'imposta possono incidere sull'esito; la massima fornita non consente di ricostruire integralmente il dispositivo della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 28 mar 2017Sentenza del 28/03/2017 n. 221 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →