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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02246/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione contestavano vari profili della sentenza di appello del 16/04/2025: per Sciarra, Doglianza sull'eccessivo aumento in continuazione e mancata concessione delle attenuanti generiche (violazione artt.125-129-546 e 62-bis, 63, 81 c.p.); per De Fazio, vizio di motivazione sull'applicazione dell'art.81 c.p. e mancata indicazione dei criteri di quantificazione degli aumenti in continuazione; per Baccarino, vizi di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p. rispetto alla qualificazione del fatto come concorso esterno in associazione mafiosa (artt.110 e 416-bis c.p.), mancanza di prova della reiterazione, dell'intenzionalità e della conoscenza del contenuto dei "pizzini", e possibile riconducibilità a favoreggiamento ex art.378 c.p.; per Palma, contestazione della mancata esclusione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche; per Turco, erronea valutazione probatoria circa la rilevanza per la partecipazione all'associazione mafiosa e censura sull'inammissibilità di motivi aggiunti relativi alla continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Simona Sciarra, Angelo De Fazio, Daniele Palma e Michele Turco, ritenendo che: i ricorrenti avessero rinunciato a impugnare i profili diversi dalla misura della pena nel procedimento ex art.599-bis c.p.p. (quindi non potevano contestare gli aumenti di pena o chiedere le attenuanti generiche salvo ipotesi di illegittimità della pena), e che non fosse consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti se la motivazione dei giudici di merito risulta razionale. Il ricorso di Daniela Baccarino è stato invece ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio alla Sezione Promiscua della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio, perché non era adeguatamente provata la reiterazione necessaria per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e quindi occorre chiarire se gli episodi accertati siano solo due (ipotesi di favoreggiamento ex art.378 comma 2) o siano ulteriori e tali da integrare il reato aggravato ex artt.110-416-bis c.p. Inoltre, ai sensi dell'art.616 c.p.p., le parti private che hanno proposto i ricorsi dichiarati inammissibili sono condannate al pagamento delle spese e ciascuna a €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il "concordato" (patteggiamento) in appello: la Corte ha ritenuto che, nell'ambito dell'accordo sulle pena in appello, le censure sul quantum della pena e su effetti riflessi (es. attenuanti generiche) siano generalmente inammissibili salvo il caso di pena illegale

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione: le censure circa l'aumento per continuazione concordato in appello non sono ammissibili in cassazione quando derivano da un accordo di pena in sede ex art.599-bis, salvo illegittimità della pena

  • artt. 125-129-546 lett. e) cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme procedurali sul contenuto e motivazione dell'impugnazione: la Corte richiama che la rinuncia a motivi di appello esclude la possibilità di dedurne in cassazione profili diversi dalla pena

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha affermato che la richiesta delle attenuanti generiche costituisce punto autonomo della decisione e può essere rinunciata con l'appello, perciò non deducibile in cassazione quando il ricorrente ha rinunciato

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Concorso nel reato e fattispecie di associazione mafiosa: la Corte ha richiamato la soglia probatoria richiesta per il concorso esterno (reiterazione, apporto consapevole e finalizzato al rafforzamento dell'associazione)

  • art. 378 cod. pen.

    Favoreggiamento: la Corte ha indicato che, ove le condotte siano episodiche (per es., due consegne), può essere più adeguata la qualificazione come favoreggiamento piuttosto che concorso esterno

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio della motivazione e dell'ampiezza delle deduzioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata debba chiarire la reiterazione e la consapevolezza per sostenere il concorso esterno

  • art. 444 c.p.p.

    Patteggiamento: la Corte ha richiamato orientamenti analoghi sul divieto di contestare in cassazione la determinazione della pena concordata in sede di patteggiamento, salvo errori di legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanzioni per ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato l'art.616 condannando le parti che hanno proposto ricorsi inammissibili al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato/patteggiamento in appello ex art.599-bis c.p.p. le censure relative al quantum della pena (compresi aumenti per continuazione) sono in genere inammissibili in Cassazione, salvo che la pena sia illegale.
  • La rinuncia in appello a tutti i motivi diversi dalla misura della pena comprende anche la rinuncia a chiedere l'applicazione delle attenuanti generiche (art.62-bis c.p.), trattandosi di punto autonomo della decisione.
  • La Corte di legittimità non può rivedere i fatti e le prove in concreto se la motivazione dei giudici di merito è intrinsecamente razionale; il controllo è sul rigore logico-giuridico della motivazione, non sulla scelta probatoria.
  • Per distinguere concorso esterno in associazione mafiosa da favoreggiamento occorre verificare la sistematicità/reiterazione dell'azione, la consapevolezza dell'apporto e la sua idoneità a rafforzare l'associazione; condotte episodiche possono integrare solo favoreggiamento (art.378 c.p.).
  • La presentazione di ricorsi inammissibili può comportare condanna alle spese del procedimento e penalità pecuniaria ex art.616 c.p.p.; i difensori devono valutare l'ammissibilità delle censure, specialmente dopo accordi sulle pene in appello.

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