Sentenza del 09/05/2017 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Errore materiale - Rettifica della denuncia iniziale - Emendabilità successiva all'emissione dell'Avviso di liquidazione - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica o ritrattazione della dichiarazione di successione è ritenuta ammissibile anche dopo l'adozione dell'avviso di liquidazione, in quanto la dichiarazione fiscale può essere emendata per correggere errori materiali o di fatto. Tuttavia, l'accoglimento della modifica non è automatico: spetta al contribuente che la invoca dimostrare concretamente la correttezza dei dati rettificati e l'effettiva esistenza dell'errore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la liquidazione dell'imposta fondata sulla dichiarazione di successione originaria, deducendo l'esistenza di un errore materiale e sostenendo di poter emendare o ritrattare la dichiarazione anche dopo l'emissione dell'avviso di liquidazione. La questione riguardava quindi l'ammissibilità della rettifica tardiva e la possibilità di far valere, nel giudizio, il contenuto corretto della dichiarazione.
Norme richiamate
Principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali
Le dichiarazioni fiscali, compresa quella di successione, possono essere corrette o ritrattate quando contengano errori, anche dopo l'emissione dell'avviso di liquidazione, purché il contribuente dimostri la fondatezza della rettifica.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI, n. 23000 del 13 dicembre 2012
La Corte ha riconosciuto l'ammissibilità dell'emendabilità della dichiarazione di successione anche successivamente all'avviso di liquidazione, precisando che l'onere della prova della correttezza della modifica grava sul contribuente.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione fiscale errata non impedisce, di per sé, al contribuente di correggerla o contestarne gli effetti, anche dopo l'emissione di un atto impositivo.
- La rettifica è particolarmente rilevante quando riguarda errori materiali, di fatto o dati oggettivamente verificabili; non basta però affermare genericamente che la dichiarazione originaria era errata.
- Chi chiede la rettifica deve fornire documentazione e prove idonee a dimostrare sia l'errore originario sia la correttezza dei dati sostitutivi.
- L'emendabilità della dichiarazione non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di liquidazione: il giudice deve verificare nel merito la fondatezza della modifica proposta.
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