Sentenza del 23/02/2017 n. 740 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Redditometro - Accertamento di natura statistica - Onere dell'Amministrazione dimostrare l'applicabilità dello strumento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che il mero scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dai parametri statistici non fosse sufficiente a giustificare la rettifica. L'Ufficio avrebbe dovuto verificare concretamente la reale capacità contributiva e produttiva di reddito del contribuente, oltre a spiegare nell'atto le ragioni per cui non erano state accolte le osservazioni formulate durante il contraddittorio.
La decisione
La contestazione è stata accolta nei principi affermati: il redditometro ha natura presuntiva e statistica e non determina automaticamente la modifica del reddito. L'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello strumento al caso specifico e motivare adeguatamente il rigetto delle deduzioni del contribuente. Il contribuente, a sua volta, conserva la possibilità di provare l'inapplicabilità del redditometro o di giustificare diversamente la propria capacità di spesa e di reddito.
Norme richiamate
Disciplina del redditometro e degli accertamenti sintetici
Il redditometro costituisce uno strumento presuntivo basato su elementi statistici, ma il suo utilizzo richiede una verifica concreta della riferibilità degli indici alla situazione personale e reddituale del contribuente.
Obbligo di motivazione dell'atto di accertamento
La motivazione non può limitarsi a indicare lo scostamento dai parametri normativi o statistici; deve illustrare le ragioni dell'applicazione dello strumento e spiegare perché le contestazioni e le giustificazioni fornite dal contribuente siano state disattese.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Le osservazioni presentate dal contribuente durante il contraddittorio devono essere esaminate dall'Amministrazione e il loro eventuale rigetto deve essere motivato nell'atto impositivo.
Massime di principio
- Uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto non comporta automaticamente la legittimità dell'accertamento: l'Amministrazione deve dimostrare che il metodo presuntivo sia concretamente applicabile al caso.
- Gli strumenti statistici o presuntivi non sostituiscono la verifica individuale della reale capacità contributiva del contribuente.
- Un atto di accertamento adeguatamente motivato deve indicare non solo i parametri utilizzati, ma anche le ragioni per cui le giustificazioni e le contestazioni del contribuente non sono state accolte.
- Il contribuente può contrastare il redditometro dimostrando l'inattendibilità della presunzione nel proprio caso concreto oppure fornendo una spiegazione documentata delle spese sostenute e delle relative fonti finanziarie.
- In situazioni analoghe, è essenziale verificare sia la correttezza dei calcoli sia la motivazione dell'Ufficio e il modo in cui è stato gestito il contraddittorio.
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