Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato versamento della seconda rata e delle rate successive relative a due procedure di accertamento con adesione concernenti Irpef e Irap per gli anni d’imposta 2005 e 2006, riferite alla posizione del de cuius del quale la ricorrente era erede. La contribuente aveva sostenuto di avere comunque pagato integralmente quanto dovuto con riserva di azione per ripetizione e risarcimento, e aveva impugnato ruolo e cartella deducendo: inesistenza della notifica; nullità della cartella per difetto di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, omissione delle informazioni richieste dall’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e carenza di prova del credito; illegittimità dell’iscrizione a ruolo perché l’accertamento con adesione non si sarebbe perfezionato, essendo stata la prima rata pagata tardivamente e non essendo state trasmesse le attestazioni di pagamento. In cassazione ha articolato tre motivi: il primo per violazione degli artt. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 e 13 d.lgs. n. 471/1997 e per omesso esame del fatto del tardivo pagamento della prima rata; il secondo per violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e per omesso esame e omessa motivazione sulla pretesa carenza della cartella; il terzo per violazione delle norme sulla notificazione della cartella, deducendone l’inesistenza per mancanza della relata di notifica.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo, limitatamente alla questione della violazione delle norme di legge sul perfezionamento dell’accertamento con adesione e sull’iscrizione a ruolo conseguente al tardivo pagamento della prima rata. Ha invece dichiarato inammissibili, e comunque infondati, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse esaminato le questioni sulla motivazione della cartella e sulla notifica, e che le censure fossero formulate in modo promiscuo e privo di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997

    "Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto"; il tardivo pagamento della prima rata impedisce il perfezionamento della procedura.

    Il pagamento della prima rata è presupposto essenziale del perfezionamento dell’accertamento con adesione; se avviene tardivamente, la procedura non si perfeziona e non può fondare l’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dal concordato non perfezionato.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    È richiamato insieme all’art. 8, comma 3-bis, per le sanzioni connesse al mancato pagamento delle rate successive; tali sanzioni presuppongono il perfezionamento dell’adesione.

  • art. 9 d.lgs. n. 218/1997

    "La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata".

    Il perfezionamento della definizione dipende dal versamento tempestivo richiesto dalla norma; in caso di tardività della prima rata, la definizione non si perfeziona.

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973

    Non applicabile ratione temporis; la disciplina del lieve inadempimento introdotta nel 2015 non si estende retroattivamente al caso esaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge; non può però essere utilizzato per censurare meri atti amministrativi privi di forza normativa come le circolari.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non per questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori già considerati dal giudice.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L’eccezione di doppia conforme non opera quando i due giudici di merito abbiano deciso sulla base di ragioni di fatto non coincidenti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, pena l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e dei documenti necessari a sorreggere il motivo, specie quando si deduce l’omesso esame di un fatto storico.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella può essere notificata anche mediante invio di plico raccomandato; la disciplina della relata varia in base alla forma di notificazione prescelta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Richiamati per la disciplina generale delle notificazioni.

  • artt. 148, 149 e 160 c.p.c.

    Richiamati per i profili della notificazione e delle nullità degli atti notificatori.

  • artt. 2, 3 e 9 L. n. 890/1982

    Richiamati con riguardo alla notificazione a mezzo posta degli atti tributari.

  • art. 156 c.p.c.

    La eventuale nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo con la proposizione dell’impugnazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È richiamato dalla parte ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo tributario.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato dalla parte ricorrente sul dovere di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla cartella e al ruolo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla parte ricorrente sulla disciplina della cartella di pagamento.

  • artt. 24 e 94 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e per contestare la pretesa esecutiva.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’accertamento con adesione, il pagamento tempestivo della prima rata costituisce presupposto essenziale di perfezionamento della definizione; se tale pagamento è tardivo, la procedura non si perfeziona, il concordato resta inefficace e l’amministrazione non può iscrivere a ruolo le somme risultanti dall’atto di adesione non perfezionato.
  • Quando la cartella di pagamento richiama in modo sufficientemente intellegibile la causale della pretesa e l’atto presupposto, l’onere motivazionale può ritenersi assolto; in materia di riscossione conseguente a mancato pagamento di rate di un accertamento con adesione, non è necessaria una motivazione analitica ulteriore se il contribuente è già posto in condizione di conoscere il fondamento della pretesa.
  • La violazione delle circolari amministrative non è di per sé deducibile come violazione di legge in cassazione, poiché tali circolari sono atti interni di indirizzo e non fonti normative.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico preciso, decisivo e realmente omesso; non è utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee riferibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c., senza distinguere chiaramente il vizio di violazione di legge, il vizio motivazionale e le nullità processuali.
  • In tema di notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta, la mancanza della relata non comporta necessariamente inesistenza della notifica; secondo la forma di notificazione prescelta può trattarsi di mera irregolarità o, al più, di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo con l’impugnazione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.