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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16843/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale per detenzione/cessione di stupefacente destinato allo spaccio. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione sulla penale responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione fattuale dei giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano meramente riproduttive di profili già esaminati e disattesi, generiche e di contenuto fattuale, e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito. È stata ritenuta non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, fondata sulla percezione diretta degli operanti che avrebbero visto un soggetto consegnare denaro all'imputato, mentre questi aveva in mano una dose di cocaina che tentava di consegnare all'interlocutore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una reiterazione di contestazioni di merito già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e non illogica, quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente riproduttivo e generico censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione se la ricostruzione fattuale è non manifestamente illogica e sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette.
  • Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a una nuova valutazione del compendio probatorio quando il motivo di ricorso mira soltanto a contestare la lettura dei fatti operata dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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