Sentenza del 18/01/2018 n. 253 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito di impresa - riduzione del ricavo - extrasconto - riconoscimento - scambio di email - è sufficiente - riduzione dell'imponibile - consegue - sindacato di merito dell'Ufficio - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità fiscale di una riduzione aggiuntiva del corrispettivo, qualificata come "extrasconto", concessa dal fornitore al cliente oltre quanto originariamente previsto. L'Ufficio aveva contestato la riduzione dell'imponibile perché non risultava formalizzata nel contratto o in accordi preventivi, ma emergeva soltanto da uno scambio di email tra i dirigenti delle società. Il ricorrente sosteneva invece che tale documentazione fosse sufficiente a dimostrare l'effettivo riconoscimento dello sconto, in applicazione del principio di libertà delle forme contrattuali.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata respinta. Lo scambio di email può validamente documentare l'accordo sullo sconto, anche in assenza di una specifica previsione contrattuale o di un accordo scritto precedente, poiché i contratti possono essere conclusi senza particolari formalità salvo i casi previsti dalla legge. L'Amministrazione può verificare l'effettività, la reale applicazione e la non simulazione dello sconto, ma non può sostituire le proprie valutazioni economiche a quelle dell'impresa né sindacare l'opportunità o la convenienza commerciale della concessione.
Norme richiamate
Art. 1321 Codice civile
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
La norma esprime il principio di libertà delle forme contrattuali: salvo specifiche eccezioni di legge, l'accordo può essere provato e perfezionato anche attraverso comportamenti concludenti o scambi di comunicazioni, come le email.
Massime di principio
- Uno sconto o una riduzione del corrispettivo può essere fiscalmente riconosciuto anche se non previsto nel contratto originario, purché sia effettivamente concordato, applicato e adeguatamente documentato.
- Lo scambio di email tra soggetti autorizzati a impegnare le società può costituire prova dell'accordo commerciale, soprattutto se coerente con fatture, pagamenti, note di credito e registrazioni contabili.
- L'Amministrazione finanziaria deve verificare la realtà e la genuinità dello sconto, contrastando eventuali operazioni simulate o prive di giustificazione documentale.
- L'Ufficio non può negare la deducibilità soltanto perché ritiene lo sconto eccessivo, sconveniente o commercialmente non opportuno: non può effettuare un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali, salvo elementi concreti di artificiosità o antieconomicità qualificata.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare tutte le comunicazioni relative allo sconto e collegarle chiaramente alle fatture, alle note di credito e all'effettivo regolamento dei rapporti finanziari.
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