Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7583/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202603968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2025, quanto al pagamento degli interessi sugli incentivi ripristinati e della penalità di mora

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha promosso giudizio di ottemperanza dopo che, in esecuzione della sentenza che aveva annullato la decadenza dalle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico da 197,8 kW, il GSE aveva comunicato la reviviscenza della tariffa di 0,346 €/kWh e versato il 31 marzo 2026 € 163.462,49 a titolo di conguaglio. La ricorrente, dando atto del pagamento del capitale, ha chiesto € 86.829,57 per interessi moratori, € 16.688,30 per interessi legali e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha sostenuto che la retroattività dell’annullamento imponesse il ripristino della situazione che si sarebbe verificata senza l’atto illegittimo e che il pagamento degli accessori discendesse dagli effetti ripristinatori e conformativi del giudicato, anche in assenza di una condanna pecuniaria espressa. Il GSE ha eccepito l’improcedibilità della domanda sul capitale, già soddisfatta prima della notifica del ricorso, e contestato la debenza degli interessi e della penalità, evidenziando di avere adempiuto prima dell’instaurazione del giudizio e in un tempo ragionevole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza da eseguire aveva accolto una domanda di annullamento della decadenza e aveva natura caducatoria e autoesecutiva: aveva eliminato retroattivamente l’atto, ripristinando la situazione giuridica precedente, senza accertare il diritto agli incentivi, i presupposti della loro debenza, la decorrenza dell’obbligo di pagamento o la misura degli interessi. Poiché nel giudizio di cognizione non era stata proposta né decisa una domanda di accertamento o di condanna al pagamento delle somme, tali pretese non possono essere introdotte per la prima volta in ottemperanza, neppure come accessori dell’obbligazione principale. Gli interessi e le altre pretese economiche dovranno essere fatti valere nelle sedi e forme appropriate, non individuate dalla decisione. La domanda di astreinte è infondata perché manca un’inottemperanza: il capitale era stato pagato prima dell’instaurazione del giudizio. Ogni altra questione è stata assorbita. Spese compensate per la particolarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Tanto basta per ritenere infondate le domande (anche, ovviamente, quella volta al conseguimento dell’astreinte, inconfigurabile in mancanza di inottemperanza), assorbita ogni altra questione.

    La penalità di mora non è riconoscibile quando non sussiste inottemperanza al giudicato; nel caso concreto il GSE aveva già versato il conguaglio prima dell’instaurazione del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Vero è che gli interessi hanno natura accessoria rispetto all'obbligazione principale; ma il problema è che nessun accertamento sull’obbligazione principale si è svolto nel giudizio a quo, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in base alla regula juris di cui all'art. 112 c.p.c., pacificamente applicabile anche al processo amministrativo,

    Il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere interessi, anche se accessori, quando la sentenza da eseguire non ha accertato l’obbligazione principale cui essi si riferiscono: ciò eccederebbe il decisum e violerebbe la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • La sentenza che annulla un provvedimento lesivo di un interesse oppositivo è, di regola, autoesecutiva quando la sua attuazione si esaurisce nell’eliminazione dell’atto e nel ripristino della situazione giuridica preesistente; in sede di ottemperanza non occorrono ulteriori ordini esecutivi per ottenere tale effetto.
  • Il giudizio di ottemperanza non consente di riconoscere un diritto nuovo o ulteriore rispetto a quello accertato nella sentenza da eseguire, né di introdurre domande estranee al suo decisum. Se il giudicato ha soltanto annullato un atto di decadenza, senza accertare la spettanza di somme, i relativi presupposti e la decorrenza dell’obbligo di pagamento, tali questioni non possono essere decise per la prima volta in ottemperanza.
  • Gli interessi, pur avendo natura accessoria rispetto all’obbligazione principale, non possono essere liquidati in ottemperanza quando la sentenza da eseguire non ha accertato l’esistenza e la decorrenza dell’obbligazione principale.
  • La penalità di mora richiesta in sede di ottemperanza presuppone un’inottemperanza; non è applicabile quando l’amministrazione abbia già adempiuto prima dell’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.