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Ordinanza

Ordinanza n. 15437/2026 - Roma, Sezione 4T

Istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con sentenza n. 14234 del 12 luglio 2024

Giustizia amministrativa202313449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia nell'esecuzione della sentenza n. 14234 del 12 luglio 2024, che aveva ordinato al Ministero di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero con un provvedimento espresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 14234/2024, la ricorrente ha rappresentato che, nonostante la scadenza del termine di 180 giorni assegnato al Ministero e dell'ulteriore termine di 90 giorni previsto per il commissario ad acta, non era stato adottato il provvedimento espresso sull'istanza di riconoscimento del titolo estero. Con istanza del 23 giugno 2026 ha chiesto di sollecitare il commissario già nominato oppure di revocarlo e sostituirlo. Il Ministero e il commissario non hanno fornito giustificazioni per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza e ha disposto la sostituzione del commissario ad acta originariamente nominato, individuando quale nuovo commissario il Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega. Il nuovo commissario dovrà provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, previa acquisizione degli atti del fascicolo. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a rifondere le spese della fase, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è indicata quale base processuale per la fase di ottemperanza e per l'intervento del giudice sull'attuazione del giudicato, compresa la sostituzione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente mancata esecuzione del giudicato e l'assenza di giustificazioni del ritardo da parte dell'amministrazione o del commissario ad acta possono fondare la sostituzione del commissario originariamente nominato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare un nuovo commissario ad acta, stabilire il termine entro cui deve provvedere e prescrivere la previa acquisizione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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