Ordinanza n. 722/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del progetto ABA del Distretto sanitario n. -OMISSIS- integrato il 6/2/2026 con il quale sono state nuovamente eliminate le ore ambulatoriali a seguito della Sentenza n.-OMISSIS- passata in giudicato; Atti presupposti: 2) della delibera n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche E per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva: 1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto/contratto ABA del 14 giugno 2024, integrato il 6 febbraio 2026, nella parte in cui limita l’erogazione del trattamento logopedico ABA ai soli contesti domiciliare e scolastico, con richiamo alle delibere aziendali
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il progetto ABA individuale, già oggetto di un precedente giudizio concluso con sentenza favorevole passata in giudicato, deducendo che la nuova integrazione del 6 febbraio 2026 avrebbe nuovamente eliminato, in concreto, le ore ambulatoriali e avrebbe consentito il trattamento logopedico ABA soltanto nei contesti di vita domiciliare e scolastico. Sono stati contestati il contrasto con le Linee Guida n. 21 dell’ISS, con le disposizioni regionali richiamate nella precedente sentenza e con il contenuto conformativo del giudicato, nonché l’inidoneità del piano a garantire un ambiente strutturato e un rapporto uno a uno tra terapeuta e minore. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, del diritto della minore a ricevere dal SSN, tramite l’ASL, un trattamento ABA comprensivo di ore ambulatoriali. L’ASL ha sostenuto di avere correttamente eseguito la precedente sentenza, richiamando l’inammissibilità, già dichiarata, dell’impugnazione della delibera generale aziendale e attribuendo al centro erogatore l’eventuale mancata attuazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. Ha rilevato che la precedente sentenza aveva annullato il provvedimento individuale nella parte in cui escludeva la componente logopedica dal trattamento ABA, imponendo una riedizione del piano conforme alle linee guida e alla specificità del caso concreto. Secondo il Collegio, il mero inserimento nel contratto della formula relativa al trattamento logopedico, accompagnata dal richiamo alle delibere che prevedono l’erogazione esclusivamente nei contesti domiciliare e scolastico, ripropone sostanzialmente la limitazione già censurata. L’inammissibilità dell’impugnazione della delibera generale, per carenza di lesività immediata, non esonera l’ASL dal rispetto dell’effetto conformativo della sentenza nel provvedimento individuale: il richiamo alla delibera costituisce infatti un’indicazione concreta al centro erogatore circa le modalità di trattamento. Il piano, così formulato, non assicura che la logopedia ABA sia svolta in un ambiente strutturato e con rapporto uno a uno. Nel bilanciamento degli interessi, considerando le condizioni della minore e la precedente pronuncia favorevole, il TAR ha disposto la prosecuzione del trattamento già autorizzato in sede cautelare, nelle more del giudizio di merito. Ha inoltre richiamato le parti ai doveri di collaborazione e buona fede per individuare soluzioni effettive e conformi al giudicato e ha compensato le spese, fissando l’udienza pubblica per il 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principi di collaborazione e di buona fede
Impone all’amministrazione e agli altri soggetti coinvolti una ricerca collaborativa e leale di soluzioni concrete, anche nell’attuazione delle prestazioni sanitarie e del giudicato.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È richiamato nella precedente sentenza quale base dell’inammissibilità dell’impugnazione della delibera generale, ritenuta priva di lesività immediata e attuale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa annulla un provvedimento individuale e impone la riedizione del potere secondo determinate modalità terapeutiche, l’amministrazione deve conformare il nuovo atto alle statuizioni e alla motivazione precettiva del giudicato, anche se le limitazioni derivano formalmente dal richiamo a un atto generale non direttamente lesivo.
- L’inammissibilità dell’impugnazione di un atto generale per carenza di lesività immediata non impedisce di sindacare il provvedimento individuale applicativo né esonera l’amministrazione dall’obbligo di non reiterare, nell’atto applicativo, la limitazione già annullata.
- Nell’erogazione di un trattamento riabilitativo ABA, qualora le linee guida e il giudicato evidenzino la necessità di un ambiente strutturato e di un rapporto uno a uno tra terapeuta e paziente, il piano individuale non può limitarsi a prevedere genericamente la prestazione nei contesti domiciliare e scolastico senza assicurare tali caratteristiche.
- Il richiamo, contenuto in un provvedimento individuale, a una delibera generale recante modalità limitative di erogazione può assumere autonoma rilevanza lesiva quando traduce quella limitazione in un’indicazione concreta rivolta al soggetto erogatore.
- Nella tutela cautelare concernente prestazioni sanitarie destinate a una persona disabile, il giudice può sospendere l’atto limitativo bilanciando l’interesse pubblico con le condizioni individuali del richiedente e con l’esigenza di evitare la compromissione dell’effettività della prestazione nelle more del merito.
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