Regolamento (UE) 2018/885
Regolamento (UE) 2018/885 della Commissione, del 20 giugno 2018, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per includere anche la forma nano del filtro UV Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT). Sulla base del parere scientifico del CSSC, ne consente l’uso nei cosmetici fino al 10 % p/p, ma solo per applicazioni che non comportino inalazione da parte dell’utilizzatore finale. Vengono inoltre fissate specifiche tecnico-scientifiche puntuali per i nanomateriali ammessi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare e disciplinare l'uso del Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) nano come filtro UV nei cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare all’impiego del filtro UV Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol/Bisoctrizole, sia nella forma non nano sia nella forma nano. La disciplina riguarda la messa in commercio e l’uso nei preparati pronti per l’uso con riferimento alla concentrazione massima consentita, alle caratteristiche del nanomateriale e alle limitazioni d’impiego. Restano escluse le applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per il MBBT (nano)
Il regolamento interviene sulla disciplina dei filtri UV nei prodotti cosmetici, modificando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. La finalità è allineare la normativa al progresso tecnico e scientifico, alla luce del parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) del 25 marzo 2015, che ha valutato la sicurezza del MBBT in forma nano entro determinate condizioni.
Contesto scientifico e ratio della modifica
Il considerando principale richiama che il Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT), noto anche come Bisoctrizole, era già autorizzato come filtro UV al numero d’ordine 23 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tuttavia, la forma nano non era ancora regolamentata. Il CSSC ha concluso che l’uso di MBBT (nano) come filtro UV, con le caratteristiche fisico-chimiche indicate nel parere e a una concentrazione massima del 10 % p/p nei cosmetici per applicazione cutanea, non comporta rischi per la salute umana su pelle sana e intatta o danneggiata.
Limiti del parere scientifico
Il regolamento precisa che le conclusioni del CSSC non si applicano agli impieghi che possano comportare esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale al MBBT (nano) mediante inalazione. Questa esclusione viene tradotta in una limitazione normativa espressa: la forma nano non è consentita nelle applicazioni che possano comportare inalazione.
Nuova disciplina nell’allegato VI
L’allegato VI viene modificato sostituendo il numero d’ordine 23 e inserendo il nuovo numero d’ordine 23 bis.
Per il numero 23, la sostanza è identificata come:
- 2,2′-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo/Bisoctrizole
- denominazione comune: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
- numero CAS: 103597-45-1
- numero CE: 403-800-1
- concentrazione massima: 10 %
Per il numero 23 bis, viene introdotta la forma nano con le stesse identificazioni di base, ma con la denominazione comune Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano). Anche per questa voce è prevista una concentrazione massima del 10 %, con divieto di utilizzo in applicazioni che possano comportare esposizione inalatoria.
Specifiche tecniche obbligatorie per la forma nano
La forma nano è autorizzata solo se rispetta specifiche puntuali, che riguardano la composizione e le caratteristiche fisico-chimiche del materiale. In particolare, il regolamento richiede:
- purezza pari o superiore al 98,5 %, con frazione dell’isomero 2,2′-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(isoottile)fenolo non superiore all’1,5 %;
- solubilità inferiore a 5 ng/L in acqua a 25 °C;
- coefficiente di ripartizione (Log Pow) pari a 12,7 a 25 °C;
- materiale non rivestito;
- dimensione media delle particelle D50 di almeno 120 nm nella distribuzione della massa e/o di almeno 60 nm nella distribuzione dimensionale numerica.
Uso combinato della forma convenzionale e della forma nano
Le note inserite nell’allegato chiariscono che, se la forma convenzionale e la forma nano sono usate congiuntamente, la somma delle loro concentrazioni non può superare il limite massimo previsto nella colonna g, ossia il 10 %.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione del filtro UV MBBT e sua forma nano
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 viene modificato per confermare l’autorizzazione del Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol/Bisoctrizole e per introdurre una voce specifica per Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (nano). Per entrambe le forme è prevista una concentrazione massima del 10 % nei preparati pronti per l’uso.
Limitazioni d’uso per il MBBT (nano)
La forma nano non può essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. La restrizione è espressamente richiamata nella nuova voce 23 bis dell’allegato VI.
Specifiche tecniche dei nanomateriali ammessi
Sono consentiti solo nanomateriali con caratteristiche definite: purezza ≥ 98,5 %, con frazione dell’isomero 2,2′-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(isoottile)fenolo non superiore all’1,5 %; solubilità < 5 ng/L in acqua a 25 °C; coefficiente di ripartizione (Log Pow) pari a 12,7 a 25 °C; materiale non rivestito; dimensione media delle particelle D50 almeno 120 nm nella distribuzione della massa e/o almeno 60 nm nella distribuzione dimensionale numerica.
Uso combinato della forma convenzionale e nano
Le note (*1) e (*2) stabiliscono che, in caso di uso combinato di Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol e della sua forma nano, la somma delle concentrazioni non deve superare il limite indicato nella colonna g, cioè il 10 %.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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