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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/886

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724

Normativa europea32018R0886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua misure di politica commerciale dell’Unione nei confronti di prodotti originari degli Stati Uniti, introducendo dazi doganali supplementari su specifiche voci tariffarie elencate in due allegati. Le misure sono adottate nel quadro del regolamento (UE) n. 654/2014 e in risposta alle salvaguardie statunitensi su acciaio e alluminio, con una struttura in due fasi e diverse aliquote. Contestualmente, il testo corregge un errore materiale del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, riducendo al 10 % il dazio massimo per il codice NC 9504 40 00 nell’allegato I. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Imposizione di dazi doganali supplementari dell’Unione su determinati prodotti originari degli Stati Uniti e correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti originari degli Stati Uniti d’America elencati negli allegati I e II. Riguarda gli operatori importatori e, in via indiretta, i prodotti classificati secondo i codici NC indicati negli allegati. Si applica in due fasi temporali: la prima dalla data di entrata in vigore del regolamento; la seconda dal 1o giugno 2021, oppure anticipatamente dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della Commissione se l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta o notifica una decisione di non conformità delle misure statunitensi. Il regolamento non affronta la conformità delle misure di salvaguardia USA al diritto OMC e prevede la possibilità di successive modifiche da parte della Commissione, anche mediante esclusione di prodotti o imprese. Restano salve le esenzioni previste dal regolamento (UE) 2018/724 per licenze d’importazione già rilasciate prima dell’entrata in vigore e per merci esportate dagli Stati Uniti prima della data di applicazione del dazio supplementare.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione

Il regolamento adotta misure di politica commerciale dell’Unione nei confronti di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, istituendo dazi doganali supplementari su specifiche merci identificate dai codici della nomenclatura combinata. L’intervento si colloca nel contesto delle misure di salvaguardia statunitensi su acciaio e alluminio e si fonda sul regolamento (UE) n. 654/2014, che disciplina l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione aveva già preannunciato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724, la sospensione delle concessioni tariffarie GATT nei confronti degli Stati Uniti, al fine di consentire l’applicazione di dazi supplementari su prodotti elencati negli allegati I e II. La comunicazione scritta è stata trasmessa al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC il 18 maggio 2018 e il termine di 30 giorni è decorso senza disapprovazione, rendendo effettiva la sospensione in seno all’OMC. Il regolamento attuale dà attuazione a tale quadro e tiene conto delle misure statunitensi adottate l’8 marzo 2018 e divenute applicabili all’Unione dal 1o giugno 2018.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti, limitatamente ai codici NC elencati nei due allegati. Il testo non introduce un regime generale, ma un elenco chiuso di merci soggette a dazi aggiuntivi; gli importatori devono quindi verificare la classificazione tariffaria e l’origine del prodotto. Il regolamento richiama inoltre le esclusioni già previste nel regolamento (UE) 2018/724 per le licenze d’importazione rilasciate prima dell’entrata in vigore e per le merci esportate prima della data di applicazione del dazio.

Struttura delle misure tariffarie

Le misure sono articolate in due fasi:

  • prima fase: si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % sui prodotti dell’allegato I, a decorrere dalla data di entrata in vigore;
  • seconda fase: si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % sui prodotti dell’allegato II, a decorrere dal 1o giugno 2021 oppure, se anteriore, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della Commissione dopo una decisione OMC di non conformità delle misure statunitensi.

La seconda fase è quindi subordinata a un possibile evento anticipatorio legato al contenzioso OMC. In ogni caso, i dazi di entrambe le fasi cessano quando gli Stati Uniti interrompono l’applicazione delle misure di salvaguardia nei confronti dell’Unione.

Correzione del regolamento (UE) 2018/724

Una parte rilevante del testo è di natura rettificativa. La Commissione segnala un errore materiale nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/724: per il codice NC 9504 40 00 nell’allegato I il dazio supplementare massimo deve essere del 10 % e non del 25 %. Di conseguenza, il presente regolamento modifica il considerando 12, l’articolo 2, lettera a), e l’allegato I del regolamento precedente.

Rapporti con il diritto OMC e poteri della Commissione

Il regolamento precisa espressamente che non pregiudica la questione della conformità delle misure di salvaguardia statunitensi alle pertinenti disposizioni dell’accordo OMC. Inoltre, la Commissione si riserva la possibilità di modificare il regolamento in futuro per tenere conto di variazioni o modifiche delle misure statunitensi, inclusa l’eventuale esclusione di prodotti o imprese.

Allegati e profili operativi

Gli allegati I e II contengono l’elenco dettagliato dei codici NC interessati e delle rispettive aliquote di dazio supplementare. Per i professionisti, il dato operativo centrale è la corretta verifica del codice tariffario e della fase di applicazione, poiché le aliquote variano sensibilmente dal 10 % al 50 % a seconda della voce. Il regolamento richiama la nomenclatura combinata vigente e le sue successive modifiche, sicché la classificazione tariffaria va effettuata tenendo conto dell’evoluzione della normativa doganale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione dei dazi supplementari

L’Unione applica dazi doganali supplementari sulle importazioni nell’Unione dei prodotti originari degli Stati Uniti elencati negli allegati I e II. La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) n. 654/2014, articolo 4, paragrafo 1.

Prima fase di applicazione

Per i prodotti dell’allegato I si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 % e del 25 % a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regime resta in vigore finché gli Stati Uniti cessano di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti provenienti dall’Unione.

Seconda fase di applicazione

Per i prodotti dell’allegato II si applicano dazi supplementari ad valorem del 10 %, 25 %, 35 % e 50 % a decorrere dal 1o giugno 2021 oppure, se precedente, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso della Commissione relativo alla decisione OMC di non conformità delle misure statunitensi. I dazi restano in vigore finché gli Stati Uniti non cessano di applicare tali misure all’Unione.

Modifica del regolamento (UE) 2018/724

Il regolamento corregge il considerando 12, l’articolo 2, lettera a), e l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/724. In particolare, per il codice NC 9504 40 00 il dazio supplementare massimo è rettificato dal 25 % al 10 %.

Esenzioni e salvaguardie applicative

Restano fermi i meccanismi di esclusione già previsti dal regolamento (UE) 2018/724: non si applica il dazio supplementare ai prodotti per i quali, prima dell’entrata in vigore, sia stata rilasciata una licenza d’importazione con esenzione o riduzione del dazio; inoltre non si applica ai prodotti per i quali l’importatore dimostri che l’esportazione dagli Stati Uniti verso l’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio supplementare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalecommercio internazionalemisure di ritorsione commerciale

Testo integrale

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