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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/930

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)]

Normativa europea32018R0930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Pitina" come indicazione geografica protetta (IGP), a seguito della pubblicazione della domanda italiana e dell’assenza di opposizioni alla registrazione. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La denominazione registrata riguarda un prodotto della classe dei prodotti a base di carne. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione "Pitina" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Pitina" quale prodotto agricolo/alimentare registrato come IGP nell’Unione europea, con effetti per tutti gli Stati membri dal momento di entrata in vigore. Il regolamento riguarda in particolare il prodotto classificato nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina altri prodotti o denominazioni e non contiene esclusioni specifiche, limitandosi alla registrazione della singola denominazione.

Registrazione della denominazione "Pitina" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione registra la denominazione "Pitina" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione "Pitina" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della protezione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Pitina" come IGP. La protezione riguarda un prodotto rientrante nella classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia i "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)". Il regolamento non introduce ulteriori condizioni sostanziali, limitandosi all’iscrizione nel registro UE.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è formulato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Pitina"

L’articolo 1 registra la denominazione "Pitina" come IGP. La denominazione è classificata nella classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità alimentare

Testo integrale

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