Regolamento (UE) 2018/938
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione, del 20 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Choucroute d'Alsace» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive la denominazione "Choucroute d'Alsace" nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandola come IGP. La registrazione avviene in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia e segue la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Choucroute d'Alsace" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Choucroute d'Alsace" per un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile; non disciplina altri prodotti o denominazioni diverse da quella registrata.
Choucroute d'Alsace (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/938 della Commissione registra la denominazione "Choucroute d'Alsace" nel sistema europeo delle indicazioni geografiche protette. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Francia.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 dispone che "Choucroute d'Alsace" è registrata come IGP. La denominazione è inoltre qualificata come prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Efficacia del regolamento
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della denominazione "Choucroute d'Alsace" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è ricondotta alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposto procedurale della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Francia era stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento; per questo motivo la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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