Cassazione Penale, Sentenza n. 25664/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/6/2023 che confermava la condanna per vari capi (tra cui il capo d) per ricettazione ex art. 648 c.p.) e applicava l'aggravante ex art. 61 n.5 c.p.. I motivi principali erano: (1) censura della qualificazione giuridica del fatto relativo alla ricettazione, per omissione di valutazione della mancanza del dolo specifico di trarre profitto, con conseguente possibile ricaduta nella fattispecie del favoreggiamento reale (richiamo agli artt. 378 e 379 c.p.); (2) mancata applicazione della causa di non punibilità/beneficio ex art. 131-bis c.p., nonostante fosse stata richiesta in memoria; (3) illegittima estensione nei confronti del ricorrente dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p., in assenza di elementi che dimostrassero la conoscenza o l'uso da parte dell'imputato delle condizioni di debolezza della vittima o della sua concreta entrata nell'abitazione offesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di merito non ha risposto alla questione rilevante circa il dolo specifico necessario per la ricettazione e la distinzione con il favoreggiamento reale. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente al capo d) (reato di cui all'art. 648 c.p.) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il secondo motivo (richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.) è stato assorbito dalle considerazioni relative al primo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, atteso che i giudici di merito avevano fornito una ratio decidendi autonoma (in particolare il profitto derivante dal tempo notturno e dall'intrusione nelle abitazioni) che giustifica l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p.; inoltre la questione dell'imputabilità delle circostanze aggravanti ai concorrenti è soggetta al criterio di cui all'art. 59 cod. pen. Il ricorso è stato quindi in parte accolto (annullamento con rinvio per il capo d)) e per il resto dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente la rettifica di errori materiali o di fatto nella notificazione; la Corte ha ritenuto emendabile l'errore relativo alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a un omonimo avvocato diverso, con conseguente rinnovazione del giudizio.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La norma richiede, per la configurabilità del reato di ricettazione, il dolo specifico di trarre profitto dal possesso del bene illecito; la Corte ha annullato la condanna sulla base dell'omessa valutazione di tale elemento come decisivo per la corretta qualificazione del fatto.
art. 378 c.p.
Riferita alla fattispecie del favoreggiamento personale/reale; la Corte distingue nettamente il favoreggiamento dalla ricettazione in base al diverso atteggiamento psicologico dell'agente.
art. 379 c.p.
Richiamata in relazione alla corretta inquadratura delle condotte di favoreggiamento e alla necessità di valutare l'elemento teleologico per escludere o meno la ricettazione.
art. 131-bis c.p.
Norma relativa a benefici penitenziari e misure alternative; la richiesta di applicazione deve essere specificamente valutata; nel caso è stata assorbita perché collegata alla qualificazione del reato che è stata annullata.
art. 61 n. 5 c.p.
La circostanza aggravante è di natura oggettiva e si applica quando ricorrono condizioni che abbassano la reattività della vittima o facilitano il compimento del reato (ad es. il tempo di notte); tuttavia, nel concorso di persone, l'estensione ai concorrenti richiede l'applicabilità secondo i criteri soggettivi di cui all'art. 59 cod. pen.
art. 59, comma secondo, cod. pen.
Stabilisce il criterio di imputazione delle circostanze aggravanti ai concorrenti: devono essere conosciute o ignorate per colpa. Tale criterio opera anche per circostanze di natura oggettiva quando si estendono ai concorrenti.
art. 118 cod. pen.
Richiamato per precisare che l'art. 118 riguarda solo alcune circostanze soggettive e non modifica il criterio generale di imputazione stabilito dall'art. 59.
art. 624-bis c.p. e art. 625 c.p.
Norme menzionate in relazione ai capi di imputazione iniziali (furto e reati connessi); hanno rilevanza nel quadro fattuale, ma l'annullamento deciso riguarda specificamente il capo relativo alla ricettazione (art. 648 c.p.).
Massime di principio
- Un errore di notifica a favore di un omonimo professionista può essere sanato ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; se la notifica errata ha inciso sul diritto di difesa, la decisione può essere revocata e il processo rinnovato.
- La distinzione tra ricettazione (art. 648 c.p.) e favoreggiamento si basa sull'elemento soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico di trarre profitto; in assenza di tale dolo la condotta può integrare il favoreggiamento.
- Se la Corte di merito omette di valutare profili decisivi per la qualificazione del reato (in particolare elementi soggettivi come il dolo), la Cassazione può annullare la sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
- L'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. ha natura oggettiva e può essere applicata per fattori come il tempo notturno; però, nel concorso di persone, l'estensione di circostanze ai coautori richiede verificare il criterio soggettivo di cui all'art. 59 cod. pen.
- Un motivo di ricorso che contesti soltanto una delle più ragioni autonome poste a fondamento della decisione è inammissibile per difetto di specificità; l'attacco deve incidere sulle 'rationes decidendi' essenziali e tutte quelle autonome e autosufficienti.
- Le istanze per l'applicazione di benefici (es. art. 131-bis c.p.) devono essere valutate concretamente in motivazione; se la fattispecie di reato su cui si fondano viene annullata, la valutazione di tali richieste può risultare assorbita.
- In presenza di plurimi elementi giustificativi dell'aggravante, il giudizio di merito può basarsi su una di esse se autonoma e sufficiente; il ricorrente deve contestare tutte le argomentazioni essenziali per ottenere accoglimento.
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