Sentenza del 02/08/2016 n. 1039 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Legittimazione processuale - Fallimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Il fallito non ha provato l'effettiva inerzia del curatore; pertanto, non poteva stare in giudizio autonomamente per controversie riguardanti il patrimonio fallimentare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il fallito ha promosso una controversia relativa a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, nonostante l'art. 43 del R.D. n. 267/1942 attribuisca al curatore la legittimazione processuale esclusiva. Il fallito sosteneva, o avrebbe dovuto dimostrare, che il curatore fosse rimasto inerte, circostanza che avrebbe potuto consentirgli eccezionalmente di agire personalmente.
Norme richiamate
Art. 43 del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita della capacità del fallito di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale al curatore.
La dichiarazione di fallimento non elimina la titolarità dei rapporti patrimoniali del fallito, ma gli impedisce di esercitare direttamente le relative azioni giudiziarie. La legittimazione spetta al curatore, salvo il caso eccezionale di inerzia dello stesso, che deve essere concretamente provata dal fallito.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura devono essere promosse o proseguite dal curatore.
- Il fallito può agire personalmente solo in presenza di una concreta e dimostrata inerzia del curatore; la semplice mancata iniziativa, non documentata, non è sufficiente.
- La mancanza di legittimazione processuale può determinare l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice debba esaminare il merito della controversia.
- Prima di proporre un ricorso riguardante il patrimonio fallimentare, è necessario verificare la legittimazione del soggetto che agisce e, se si invoca l'inerzia del curatore, fornire prova specifica delle richieste rivoltegli e della sua mancata attivazione.
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