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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06801/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda volta a ottenere la determinazione, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito a seguito dell'acquisizione sanante di alcuni terreni siti nel Comune di Ruvo di Puglia. Nel giudizio di legittimità la ricorrente aveva proposto due motivi di ricorso avverso l'ordinanza di merito; nelle more, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti. La questione trattata dalla Corte di cassazione non ha quindi riguardato il merito dei motivi, ma gli effetti processuali della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, perfezionatasi con la notifica alle parti controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Ha inoltre compensato le spese tra tutte le parti, ritenendo controvertibili le questioni oggetto della lite. La Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, determina l'estinzione del processo una volta perfezionatasi con la notifica alle controparti, senza necessità di accettazione, che può rilevare solo ai fini delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che, una volta notificato alle controparti, estingue il processo senza bisogno di accettazione.
  • L'accettazione della rinuncia non incide sulla formazione dell'effetto estintivo, ma può avere rilievo soltanto per la regolazione delle spese processuali.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso, non opera l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In presenza di rinuncia rituale e di questioni controvertibili, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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