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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto 24.9.2025, n. 1500/RI, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale I - Lombardia - Ufficio Affari Legali - Sezione Legale (doc. 6), notificato in data 3.10.2025, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, la chiusura per 25 giorni del locale commerciale adibito a macelleria della -OMISSIS- s.r.l.s., con luogo di esercizio a Pioltello (MI), via alla -OMISSIS-n. 16; b) del decreto 20.11.2025, n. 43/RI, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale - Lombardia - Ufficio Tecnico - Area Legale e Contenzioso (doc. 10), notificato in data 21.11.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela del suddetto decreto 24.9.2025, n. 1500/RI, presentata in data 10.11.2025, con contestuale rideterminazione della decorrenza della sanzione della chiusura per 25 giorni del locale commerciale a far data dal 7.1.2026 e fino al 31.1.2026; c) della nota dirigenziale di trasmissione del provvedimento indicato alla lettera b) che precede, priva di data, notificata in data 21.11.2025 (doc. 11); d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto, ivi compresi: (i) la nota dirigenziale 2.10.2025, prot. n. 73176, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Lombardia - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sede di Milano, notificata in data 3.10.2025 (doc. 7), con la quale è stata prevista la decorrenza a far data dal sessantunesimo giorno dalla notifica della sanzione della chiusura per 25 giorni del locale commerciale della società ricorrente, comminata con il decreto 24.9.2025, n. 1500/RI; (ii) la nota dirigenziale di trasmissione del provvedimento indicato alle lettere a) che precede, priva di data, notificata in data 3.10.2025 (doc. 8), nella quale si dà atto della chiusura dell’esercizio commerciale “... per la durata di giorni 25 (venticinque) con decorrenza dal 2/12/2025 fino al 26/12/2025 compresi”; (iii) la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota 25.6.2024, prot. n. 62147, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale I - Lombardia - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Brescia (doc. 5), recante la contestazione della violazione di cui all’art. 5 della legge n. 50/1994.

Giustizia amministrativa202504661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di chiusura per 25 giorni della macelleria, il successivo rigetto dell’istanza di autotutela e gli atti connessi, inclusa la rideterminazione della decorrenza della chiusura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercizio commerciale sanzionato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, la chiusura per 25 giorni del locale commerciale adibito a macelleria. Sono stati altresì impugnati il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, con rideterminazione della decorrenza della sanzione, le relative note di trasmissione, la nota recante la decorrenza originaria e la comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione della violazione. Il testo dell’ordinanza non riporta il dettaglio delle singole censure di legittimità, limitandosi a rilevare la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali su alcuni aspetti della controversia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia di tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che l’esame delle censure non fosse compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e richiedesse l’approfondimento della fase di merito, anche in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali. Ha ritenuto invece sussistente il periculum in mora, poiché, in caso di mancata sospensione, la società avrebbe interamente scontato la sanzione accessoria della chiusura. La questione di merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, l. n. 50/1994

    la chiusura per 25 giorni del locale commerciale

    È la disposizione indicata dall’amministrazione quale base normativa della sanzione accessoria di chiusura contestata dalla società.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina richiamata per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e gli orientamenti giurisprudenziali sulla controversia non sono univoci, il giudice può rinviare l’esame compiuto della fondatezza alla fase di merito senza definire anticipatamente il fumus boni iuris.
  • Sussiste il periculum in mora quando, nelle more della decisione di merito, l’efficacia del provvedimento amministrativo determinerebbe l’integrale esecuzione di una sanzione accessoria di durata limitata, rendendo inutilmente tardiva la tutela riconoscibile con la sentenza.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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