Sentenza del 07/07/2022 n. 21488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione che rideterminava il valore di un compendio immobiliare adibito a stabilimento balneare ceduto il 4 novembre 2008, portandolo a Euro 3.293.100,00 rispetto al prezzo dichiarato di Euro 2.000.000,00, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva annullato l'avviso ritenendo che, per effetto della L. n. 88/2009 art. 24, non fosse possibile rettificare il valore dichiarato per una cessione in regime IVA con criteri OMI o metodo comparativo e sostenendo che la base imponibile doveva essere unica, coincidente con quella ai fini IVA. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che le imposte ipotecaria e catastale si applicano secondo i loro specifici presupposti (valore venale degli immobili, ai fini del registro) e che la normativa e la giurisprudenza consentono il ricorso al metodo comparativo per rettificare il valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia e rigettato il terzo. Ha chiarito che le imposte ipotecaria e catastale sono commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro, ma ciò non elimina la diversità di oggetto delle singole imposte: per le imposte ipotecaria e catastale la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore dei singoli immobili e dei debiti strettamente inerenti a essi, escludendo passività aziendali non imputabili ai singoli beni. Ha precisato inoltre che le rilevazioni OMI sono uno strumento di ausilio e che il metodo comparativo può giustificare una rettifica del valore, ma richiede un specifico accertamento di merito. La sentenza della Commissione regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e compiuti accertamenti istruttori; è stata altresì confermata la possibilità di rinnovo della notifica quando fatta al difensore revocato.
Norme richiamate
L. n. 88 del 2009, art. 24
Ha eliminato la presunzione legale introdotta nel 2006 riguardo al valore normale degli immobili, riportando la valutazione alla discrezionalità del giudice e rendendo possibile il riesame basato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non impedisce di per sé l'accertamento del valore degli immobili ai fini ipotecari e catastali.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10
Stabilisce che l'imposta ipotecaria e quella catastale sono commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro; ciò comporta che, pur collegandosi alla base per registro, la determinazione per tali imposte deve considerare il valore dei singoli immobili e i debiti ad essi inerenti.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51
Norme sul presupposto e sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro; richiamate nel quadro interpretativo per distinguere la base imponibile dell'atto di trasferimento d'azienda e la rilevanza del valore degli immobili singoli.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35 (e successive modifiche e abrogazioni)
Le disposizioni del 2006 avevano introdotto una presunzione sul valore normale; poi ridimensionate/abrogate in seguito a valutazioni di incompatibilità con il diritto comunitario. La Corte richiama la storia normativa per chiarire che la presunzione non opera più come regola automatica.
Art. 291 c.p.c. (rinnovo notifica)
La giurisprudenza citata stabilisce che la notifica fatta al difensore revocato è nulla (non inesistente) e può essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; principio applicato nel procedimento per la regolarizzazione della notifica del ricorso.
Massime di principio
- Le imposte ipotecaria e catastale, pur essendo commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro, richiedono la determinazione del valore dei singoli beni immobili: non è corretto applicare meccanicamente un unico valore aziendale a tutti i tributi connessi.
- I valori OMI costituiscono uno strumento di ausilio e di massima indicativa ma non sono di per sé idonei a determinare automaticamente il valore imponibile; il metodo comparativo può giustificare una rettifica solo se supportato da specifici e verificabili elementi di fatto.
- Dopo la L. n. 88/2009 non opera più la presunzione legale automatica di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale: il giudice può valorizzare presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti.
- Nelle cessioni di complessi aziendali occorre separare il valore degli immobili (e i debiti ad essi inerenti) dalle passività aziendali generali: le imposte che hanno per oggetto formalità sui singoli beni devono tener conto di questa distinzione.
- In processi tributari le rettifiche del valore basate su metodi comparativi richiedono un accurato accertamento istruttorio e motivazioni di merito chiaramente esplicitate dal giudice per consentire il controllo di legittimità.
- Una notifica effettuata al difensore originario revocato è nulla e deve essere rinnovata, ma non è irrimediabilmente inefficace se la parte può procedere al rinnovo nei termini previsti.
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