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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Riscossione mediante ruolo; Ufficiali della riscossione e soggetti abilitati alla notifica; Notificazione diretta; Ricorso inammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna la validità della notificazione della cartella di pagamento eseguita con la cosiddetta "notificazione diretta" tramite raccomandata, deducendo che non è stato spedito l'avviso di ricevimento (o che non è stato correttamente attestato), e perciò la notifica sarebbe nulla e la cartella inefficace.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: il giudice ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione (in particolare le pronunce citate), la valutazione della nullità dipende dall'epoca della notificazione e dalla novella normativa. Dopo la riforma del 2008 la mancata spedizione dell'avviso di ricevimento può determinare la nullità della notifica per il destinatario; tuttavia, nel caso concreto il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell'assenza dell'avviso o della inefficacia della notifica, e pertanto la notifica è stata dichiarata valida e il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973

    individua i soggetti abilitati alla notifica delle cartelle e prevede la possibilità della notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la mancata spedizione dell'avviso incide sulla validità della notifica a seconda delle modifiche legislative succedutesi (rilevanza della novella del 2008).

  • D.lgs. n.46 del 26/02/1999

    norme coordinate sulle modalità operative della notifica e sui soggetti coinvolti nella procedura di riscossione; conferma ambiti di legittimazione alla notifica.

  • D.lgs. n.193 del 27/04/2001

    definizione di taluni soggetti e modalità operative rilevanti ai fini delle notificazioni nell'ambito della riscossione.

  • Codice di procedura civile

    criteri generali sulla notificazione degli atti (modalità, efficacia, prova della notifica) richiamati per valutare l'effettiva perfezione della notificazione e le conseguenze della sua eventuale nullità o irregolarità.

Massime di principio

  • Verificare sempre la data della notificazione: per notifiche effettuate dopo la novella del 2008 la mancata spedizione dell'avviso di ricevimento assume carattere di nullità; per notifiche anteriori la carenza può essere valutata come irregolarità e non necessariamente come nullità.
  • L'onere della prova circa l'assenza dell'avviso o l'inefficacia della notifica grava sul ricorrente; l'ufficio può opporre e documentare la regolare spedizione con registri postali e ricevute.
  • Prima di proporre ricorso, chiedere la produzione dei documenti postali (registro raccomandate, ricevute ecc.) e fare istanza di accesso agli atti per ottenere prove sulla spedizione dell'avviso.
  • Se la nullità è contestata, sollevare l'eccezione tempestivamente e specificamente; un ricorso generico o tardivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando la notificazione è nulla, verificare l'impatto sui termini di prescrizione e sulla decorrenza del ruolo: la nullità radicale può far venir meno gli effetti interruttivi o sospensivi della notificazione.
  • In caso di dubbio interpretativo o documentale, è utile produrre indicazioni circa la conoscenza effettiva dell'atto (ad es. attestazioni di ritiro, scritti del destinatario) e valutare la proposizione di ricorso incidentale mirato esclusivamente alla nullità formale.

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