Ordinanza n. 247/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del decreto prot. -OMISSIS- del 2 febbraio 2026 (Prot. Uscita-OMISSIS-), notificato il successivo 8, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., con assegnazione di un termine di centocinquanta giorni per la cessione a terzi e avvertimento di confisca in caso di inadempimento; b) del decreto del prot. -OMISSIS- del 19 febbraio 2026, notificato il successivo 23, col quale il Questore della Provincia di Foggia ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia -OMISSIS- rilasciata al ricorrente in data -OMISSIS- dalla Questura di Foggia; c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia poste a fondamento dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. e la successiva revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., travisamento ed errore sui presupposti, difetto di istruttoria, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione, nonché violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, del diritto di difesa e dei principi di partecipazione procedimentale. La contestazione riguardava, in particolare, la valutazione di inaffidabilità fondata su una denuncia-querela e sul contesto di conflittualità e litigiosità nel quale il ricorrente vive. Il ricorrente ha inoltre invocato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità, asseritamente conseguente ai provvedimenti, di partecipare ad attività di cacciatore di selezione e bio-regolatore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, quanto al periculum in mora, che il pregiudizio prospettato era non meglio precisato e non integrava un danno grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, in base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto non emergessero elementi di fondatezza, considerando legittimamente rilevante non tanto la mera denuncia-querela, quanto la particolare e spiccata conflittualità e litigiosità del contesto sociale risultante dalla denuncia, elementi idonei a incidere sull'affidabilità richiesta per il corretto uso delle armi. La remissione della querela è stata ritenuta irrilevante, poiché i comportamenti valutati dall'amministrazione incidono sull'affidabilità indipendentemente dagli effetti penali della remissione. Il giudice ha ricordato che il porto d'armi costituisce una concessione in deroga al generale divieto di portare armi e presuppone una condotta irreprensibile e l'assenza anche di rischi potenziali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Consente l'adozione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; nella valutazione cautelare il giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la valutazione prefettizia di inaffidabilità.
art. 699 c.p.
È richiamato quale disposizione che sancisce il divieto generale di portare armi, rispetto al quale la licenza opera in deroga.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. quale fondamento del divieto generale di portare armi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio.
artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento alla partecipazione procedimentale, al diritto di difesa e al preavviso di rigetto; l'ordinanza non accoglie, in sede cautelare, le relative censure.
Massime di principio
- Il porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma una concessione in deroga al divieto generale di portare armi; il suo rilascio presuppone l'accertamento di una condotta irreprensibile e di un'affidabilità tale da escludere anche rischi soltanto potenziali.
- Nel valutare l'affidabilità del titolare o aspirante titolare di porto d'armi, l'amministrazione può considerare non solo l'esistenza formale di una denuncia-querela, ma anche il contesto concreto di particolare conflittualità e litigiosità nel quale la persona vive, quando tale contesto sia idoneo a incidere sul corretto e sicuro uso delle armi.
- La remissione della querela non impedisce all'amministrazione di utilizzare i comportamenti e le circostanze emergenti dalla denuncia ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità, poiché tale valutazione è autonoma rispetto agli effetti penali della remissione.
- In sede cautelare, la prospettazione generica dell'impossibilità di partecipare ad attività venatoria o di bio-regolazione non dimostra, di per sé, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
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