Ordinanza n. 16605/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. degli atti e documenti forniti dall’amministrazione scolastica in data 03/09/2024 in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui tali atti sono stati intesi nel senso di attribuire al ricorrente un punteggio insufficiente e non utile per l’inserimento nella graduatoria di merito; ed in particolare delle griglie di valutazione della prova orale e pratica, della relazione della prova pratica, del cartellino di lavorazione, del verbale di insediamento della Commissione Plenaria prot. n. 8241/2024, dei fogli di calcolo, degli indicatori per la prova pratica, della relazione della prova pratica, delle griglie di valutazione della prova pratica e orale, del secondo foglio del cartellino di lavorazione, della traccia della prova pratica, del verbale di sorteggio della traccia della prova pratica, del verbale di sorteggio della traccia della prova orale prot. n. 9759/2024, del verbale della prova orale prot. n. 9839/2024, della nota di accompagnamento ai predetti atti prot. n. 14251 del 03/09/2024. 2. delle graduatorie di merito regionali, a firma dell’USR Toscana, Ufficio IV, pubblicate sul sito istituzionale, e del relativo decreto di approvazione prot. n. 824 del 07/08/2024, aventi ad oggetto la procedura concorsuale per la classe di concorso B017 Toscana (laboratorio scienze e tecnologie meccaniche), nella parte in cui escludono l’odierno ricorrente. 3. di qualunque altro atto o provvedimento, trasmesso dall’amministrazione scolastica in risposta all’istanza di accesso agli atti, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l’odierno ricorrente. 4. di ogni eventuale rettifica alle predette graduatorie di merito, e del relativo ed eventuale decreto di approvazione, nella parte in cui non è compreso l’istante. 5. Nonché ove occorra degli atti presupposti consequenziali e/o connessi, ossia: 6. degli esiti finali a seguito della prova pratica e della prova orale attribuiti al ricorrente per la classe di concorso B017 (laboratorio scienze e tecnologie meccaniche), in relazione al Concorso per il reclutamento del personale docente, regione Toscana, a firma della Commissione B017 - Toscana, aventi data 18/06/2024 nella parte in cui escludono l’odierno ricorrente; 7. di ogni eventuale rettifica e modifica degli esiti del presente concorso ivi comprese ove esistenti le graduatorie provvisorie e dei relativi decreti di approvazione dal protocollo sconosciuto; 8. nonché del decreto n. 139/2024, a firma dell’USR Toscana, avente ad oggetto la costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso B017 (Laboratorio Scienze e Tecnologie Meccaniche); 9. nonché dell’avviso prot. n. 4683/2024, a firma dell’USR Toscana, con la quale veniva comunicata la lettera estratta ai fini della convocazione della prova pratica e orale per la classe di concorso B017; 10. nonché dell’avviso n. 7015/2024, a firma dell’USR Toscana, avente ad oggetto “Convocazione per la prova pratica, scelta traccia lezione simulata e prova orale” per la classe di concorso B017, con il quale veniva comunicata la convocazione per la prova pratica, per la scelta della traccia della lezione simulata e della prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta, ivi comprese le indicazioni operative per la prova pratica; 11. nonché dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Toscana in data 07/06/2024 con il quale si comunica il calendario delle prove orali stabilito dalla commissione per la classe di concorso B017; 12. nonché dell’avviso n. 8749 del 14/06/2024, a firma dell’USR Toscana, relativo alla consultazione degli esiti della prova orale per i candidati della cdc B017; 13. nonché dell’avviso n. 9875 del 02/07/2024, a firma dell’USR Toscana, con il quale veniva comunicato l’esito della valutazione dei titoli per la cdc B017; 14. nonché della nota AOODGPER 78978 del 22 dicembre 2023, che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti, Commissari e membri aggregati in possesso dei prescritti requisiti; 15. nonché della nota AOODRTO 19863 del 28 dicembre 2023, che ha attivato la procedura di interpello per l’acquisizione delle candidature dei Docenti Universitari; 16. nonché della nota AOODRTO 2246 del 19 febbraio 2024, con cui sono stati pubblicati gli elenchi degli aspiranti presidenti, commissari e membri aggregati; 17. nonché della nota prot. AOODRTO 4565 del 26-03-2024, con la quale la Dott.ssa Ornella Riccio, Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Toscana, è delegata alla gestione della procedura concorsuale in questione; 18. nonché di tutti gli atti, verbali e griglie concernenti il giudizio formulato dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento con cui è stata disposta la formazione, la somministrazione e l’esecuzione della traccia; 19. nonché di qualunque altro atto o provvedimento concernente l’integrazione e/o la modifica della Commissione giudicatrice, ove ritenuto rilevante; 20. di qualunque altro esito se inteso in senso lesivo ed anche dal protocollo sconosciuto; 21. nonché di qualunque provvedimento anche non conosciuto relativo all’istanza di accesso formulata dal ricorrente ed in relazione a cui l’istante è in attesa di risposta. 22. Nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e/o connessi ove occorra in via subordinata, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, se è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 23. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante <>, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati, tra cui l’allegato A; 24. del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 25. del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati; 26. dell’allegato 1 al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17.01.2024 ove sono ripartiti i posti a bando anche per la classe B017 Toscana, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 27. del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico. n. 155 del 31 gennaio 2024, recante la rettifica delle aggregazioni dell’Allegato 1 del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 18 gennaio 2024 n. 90, se inteso in senso escludente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 28. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati; 29. il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 30. il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 81/2013 avente ad oggetto la modifica del dm n. 249/2010 comprese tabelle ed allegati; 31. il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 32. il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 33. il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 34. il decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti delle prove pratica e orale e graduatoria di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso B017 in Toscana, oltre agli atti concorsuali e agli atti trasmessi in risposta all'istanza di accesso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli esiti delle prove pratica e orale, delle graduatorie di merito e dei numerosi atti della procedura concorsuale per la classe B017 in Toscana, nella parte in cui gli attribuivano un punteggio non utile e lo escludevano dalla graduatoria. Ha inoltre impugnato gli atti ricevuti in risposta all'istanza di accesso e, in via subordinata, il bando e gli atti presupposti, chiedendo anche tutela rispetto all'istanza di accesso ancora in attesa di riscontro. L'ordinanza non riporta la specifica articolazione delle censure di merito. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha indicato la ragione dell'impugnazione di ciascuno dei numerosi atti elencati né ha spiegato la ragione del coinvolgimento di molti dei soggetti evocati in giudizio. Ha inoltre prospettato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente è stato immesso in ruolo dal 1 settembre 2023 in esito a una precedente procedura concorsuale e si è poi collocato utilmente nella graduatoria di una procedura successiva.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due questioni rilevate d'ufficio: la possibile sopravvenuta carenza di interesse, derivante dall'immissione in ruolo e dalla successiva collocazione utile in graduatoria; e i possibili profili di inammissibilità e/o nullità del ricorso, per la mancata specificazione delle ragioni di impugnazione dei singoli atti e del coinvolgimento dei numerosi resistenti, ai sensi degli artt. 40, comma 1, lettera d), 40, comma 2, e 44, comma 1, lettera b), c.p.a. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie e rinviato all'udienza pubblica del 5 maggio 2027. Nessuna decisione è stata assunta sulla domanda di annullamento né sulle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto di sottoporre le sopra indicate questioni al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e di assegnare alle stesse termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare memorie;
Le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti, alle quali va assegnato un termine per presentare memorie.
art. 40, comma 1, lettera d), c.p.a.
Ritenuto che da quanto sopra possano derivare profili di inammissibilità e/o nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a., e dell’art. 44, comma 1, lettera b), c.p.a.;
La mancata specificazione delle ragioni d'impugnazione dei numerosi atti indicati nel ricorso può porre una questione di inammissibilità o nullità dell'atto introduttivo.
art. 40, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che da quanto sopra possano derivare profili di inammissibilità e/o nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a., e dell’art. 44, comma 1, lettera b), c.p.a.;
Il Collegio prospetta che le carenze di specificità rilevate possano determinare profili di inammissibilità o nullità del ricorso anche ai sensi del comma 2.
art. 44, comma 1, lettera b), c.p.a.
Ritenuto che da quanto sopra possano derivare profili di inammissibilità e/o nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) e comma 2, c.p.a., e dell’art. 44, comma 1, lettera b), c.p.a.;
La mancata esposizione delle ragioni per cui sono stati coinvolti numerosi soggetti resistenti è prospettata dal Collegio come possibile profilo di nullità o inammissibilità dell'atto introduttivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono circostanze potenzialmente idonee a far venir meno l'interesse alla decisione, il giudice può sottoporre alle parti la questione della sopravvenuta carenza di interesse prima di definire il ricorso.
- Un ricorso che impugna numerosi atti deve specificare le ragioni di contestazione riferibili agli atti impugnati; l'omessa specificazione può determinare profili di inammissibilità o nullità dell'atto introduttivo.
- Quando il ricorrente coinvolge numerosi soggetti resistenti, deve indicare le ragioni della loro partecipazione al giudizio; l'omissione può porre una questione di inammissibilità o nullità da sottoporre al contraddittorio delle parti.
Come è indicizzato
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