Sentenza n. 9569/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento per quanto di ragione, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 420/22/Cons, recante “Approvazione del Listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree di cui al piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di stato Open Fiber”, pubblicata sul sito istituzionale di A.g.com., in data 17 gennaio 2023, non notificata; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente alla predetta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 420/22/Cons, recante l’approvazione del listino dei servizi di accesso all’ingrosso forniti nelle aree del piano Italia 1 Giga dal concessionario di aiuti di Stato Open Fiber, limitatamente alle condizioni economiche del servizio di co-locazione al POP
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’approvazione, da parte di AGCOM, del costo dell’energia elettrica incluso nel servizio di co-locazione al POP offerto da Open Fiber sulla rete sovvenzionata. Secondo la ricorrente, il metodo basato sul valore medio del PUN, maggiorato di spread, perdite di rete e oneri accessori, conduceva a un costo superiore a quello previsto nell’offerta di riferimento 2021 di TIM e non corrispondeva ai costi effettivamente ed efficientemente sostenuti dall’operatore. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per la banda larga, della delibera AGCOM n. 406/21/Cons, della disciplina di gara e delle delibere n. 348/19/Cons, n. 36/22/Cons e n. 39/22/Cons, nonché dell’art. 85 del Codice delle comunicazioni elettroniche; la violazione del principio di orientamento al costo effettivo ed efficiente, delle regole di evidenza pubblica, parità di trattamento e tutela della concorrenza; difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza e sviamento. Open Fiber aveva eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione tempestiva della delibera n. 406/21/Cons e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva delibera n. 246/24/Cons.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, procedibile e fondato. Ha respinto l’eccezione di tardività, rilevando che la delibera n. 406/21/Cons si limitava ad attribuire all’operatore la valorizzazione del costo unitario dell’energia, senza stabilire l’utilizzabilità del PUN, il superamento dei valori dell’offerta di riferimento di TIM o l’aggiornamento annuale. La lesione si è prodotta solo con la delibera n. 420/22/Cons, che ha concretamente approvato tale metodologia. È stato respinto anche il rilievo di sopravvenuta carenza di interesse, poiché la delibera impugnata aveva introdotto per la prima volta il criterio regolatorio basato sul PUN e continuava a costituire il presupposto della successiva delibera n. 246/24/Cons. Nel merito, il Collegio ha affermato che le condizioni economiche dell’offerta di riferimento 2021 di TIM costituiscono il limite massimo applicabile anche dall’operatore sovvenzionato, sicché AGCOM non poteva approvare un costo dell’energia superiore, valorizzando la clausola secondo cui tale costo era “a cura dell’operatore” isolatamente dal complessivo assetto regolatorio. L’Autorità non poteva inoltre introdurre, prima della scadenza del biennio e in assenza di richiesta della stazione appaltante, un meccanismo di aggiornamento annuale del primo listino fondato sulle mutate condizioni del mercato energetico. Il criterio del PUN non poteva sostituire la verifica del costo effettivamente sostenuto e del costo efficiente: esso poteva operare, al più, come parametro massimo, oltre il quale il costo dichiarato sarebbe inefficiente. L’approvazione di un prezzo parametrato al PUN, senza verifica contabile, avrebbe potuto generare extraprofitti e compromettere le finalità di minimizzazione dell’aiuto pubblico e di claw back. Il TAR ha ravvisato anche contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza e sviamento nella diversa considerazione del PUN da parte di AGCOM rispetto alla precedente regolazione dell’offerta di TIM. La delibera n. 420/22/Cons è stata annullata. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 85 d.lgs. 259/2003
Il criterio di orientamento del prezzo al costo impone l’approvazione di prezzi non superiori ai costi effettivamente sostenuti e coerenti con costi efficienti di mercato.
delibera AGCOM n. 406/21/Cons
Le Linee-guida per l’accesso wholesale alle reti finanziate con contributi pubblici impongono condizioni trasparenti, non discriminatorie e non peggiorative rispetto ai prezzi dell’ultima offerta di riferimento di TIM; tali prezzi costituiscono un price cap.
delibera AGCOM n. 348/19/Cons
L’analisi di mercato costituisce parametro per i principi regolatori applicabili, incluso l’orientamento al costo effettivo ed efficiente.
delibera AGCOM n. 39/22/Cons
L’offerta di riferimento 2021 di TIM, inclusa la valorizzazione del costo dell’energia, costituisce il parametro massimo applicabile al servizio corrispondente offerto dall’operatore sovvenzionato.
orientamenti della Commissione europea 2013/C 25/01
Gli aiuti pubblici per lo sviluppo della banda larga devono assicurare accesso wholesale equo e non discriminatorio, limitare l’aiuto al minimo necessario ed evitare vantaggi indebiti o extraprofitti.
paragrafo 6 delle Linee-guida allegate alla delibera AGCOM n. 406/21/Cons
Il primo listino dei servizi all’ingrosso ... rimarrà valido per almeno due anni
Prima della scadenza del biennio, l’Autorità non può aggiornare il primo listino per le mutate condizioni di costo; l’intervento regolatorio è ammesso nei limiti e con le condizioni previste dalle Linee-guida.
Massime di principio
- Quando un atto regolatorio generale lascia indeterminata una componente tecnica o economica, la lesione dell’operatore si produce con l’atto successivo che ne definisce concretamente la metodologia applicativa; l’onere di impugnazione decorre da quest’ultimo atto autonomamente lesivo, non dall’atto presupposto non immediatamente lesivo.
- Nell’ambito di una gara per l’assegnazione di contributi pubblici, i parametri economici incorporati nella lex specialis e nelle relative linee-guida non possono essere modificati successivamente in senso peggiorativo o favorevole al beneficiario, perché ciò altera l’assetto competitivo e viola parità di trattamento, concorrenza e stabilità delle condizioni di gara.
- Quando la disciplina regolatoria individua i prezzi dell’operatore dominante come condizioni economiche massime di riferimento, la clausola che rimette all’operatore sovvenzionato la determinazione di una componente di costo non consente di superare tali limiti: le clausole devono essere interpretate congiuntamente e alla luce della finalità di contenimento dell’aiuto pubblico.
- Il principio di orientamento al costo richiede che il prezzo wholesale sia correlato sia al costo effettivamente sostenuto sia al costo efficiente; un parametro di mercato come il PUN può fungere da limite massimo di efficienza, ma non può essere applicato automaticamente quando il costo effettivo ed efficiente dell’operatore è inferiore.
- L’Autorità di regolazione non può introdurre, prima del termine previsto dalla disciplina applicabile e in assenza dei presupposti procedimentali stabiliti, un aggiornamento periodico dei prezzi fondato sulle mutate condizioni di mercato, neppure invocando esigenze di trasparenza o economia procedimentale.
- Permane l’interesse all’annullamento dell’atto regolatorio originario quando esso ha introdotto il criterio applicato da atti successivi e continua a costituirne il fondamento giuridico e metodologico; la successiva conferma o applicazione del criterio non assorbe necessariamente l’autonoma lesività dell’atto originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →