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Sentenza

Sentenza n. 1967/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento ​previa sospensione dell’efficacia ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 5 agosto 2026, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, con conseguente adozione di ogni misura idonea ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza del ricorrente presso il CAS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, gestito dalla -OMISSIS- Società Cooperativa Sociale, sino al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o, comunque, sino all’inserimento del ricorrente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dalla rete degli Enti locali;

Giustizia amministrativa202601636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 5 agosto 2026 di cessazione delle misure di accoglienza presso un CAS, senza soluzione transitoria in attesa dell’inserimento nel SAI

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rifugiato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ospitato in un CAS, aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, notificato il 31 luglio 2026. La Prefettura aveva disposto la cessazione dell’accoglienza richiamando l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015 e qualificandola come atto dovuto e urgente, senza assicurare una sistemazione alternativa. La richiesta di inserimento nel SAI risultava ancora in lavorazione; il ricorrente lamentava il rischio immediato di perdere l’unico alloggio disponibile. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015 e 1-sexies d.l. n. 416/1989, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sproporzione, per l’omessa considerazione della transizione al SAI e delle conseguenze concrete dell’estromissione. Con il secondo motivo invocava gli artt. 24, 34 e 35 del regolamento (UE) 2024/1347 e il principio di effettività del diritto UE, sostenendo che il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno — con appuntamento fissato al 30 ottobre 2026 — non poteva ricadere su di lui privandolo dell’alloggio. Con il terzo motivo deduceva violazione della dignità umana, della proporzionalità e dei principi in materia di accoglienza, chiedendo la prosecuzione temporanea dell’ospitalità nel CAS o in altra struttura. Il Ministero eccepiva che la cessazione della prima accoglienza fosse vincolata, che il raccordo con il SAI esulasse dalle competenze prefettizie e che la questione del permesso di soggiorno non appartenesse alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa: la controversia non riguardava il titolo di soggiorno, ma l’omesso coordinamento tra Prefettura ed enti locali per il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza. Ha accolto congiuntamente i tre motivi nella parte relativa alla mancata predisposizione della transizione, senza contestare che, riconosciuta la protezione, dovessero cessare le misure di prima accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Ha stabilito che, quando il beneficiario può accedere ai servizi di accoglienza del SAI, la Prefettura non può disporre l’immediata cessazione dell’ospitalità senza essersi preventivamente coordinata con gli enti locali e senza garantire la continuità dell’accoglienza nel passaggio. L’omissione ha reso illegittimo il provvedimento nella parte impugnata. La sentenza ha annullato l’atto nei limiti indicati e ordinato alla Prefettura di consentire la temporanea permanenza nel CAS o in altra idonea struttura, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nulla è stato disposto sulle spese di lite, mentre i compensi del difensore saranno liquidati con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015

    Ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, “Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione.”

    La disposizione delimita temporalmente le misure di prima accoglienza: dopo il riconoscimento della protezione esse cessano, ma la cessazione non legittima l’interruzione immediata dell’alloggio quando occorre assicurare il passaggio coordinato alle misure di seconda accoglienza.

  • art. 1-sexies d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990

    Per quanto interessa in questa sede, l’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990 affida agli enti locali il compito di prestare servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale - ai quali sono equiparati coloro ai quali è riconosciuto lo status di protezione sussidiaria - e, coordinando le disposizioni appena richiamate, emerge che, una volta concluso l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l’interessato fuoriesce dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 142/2015, come espressamente previsto dall’art. 14, comma 4, e quindi non può continuare a beneficiare delle misure di prima accoglienza, di competenza delle Prefetture, perché trovano applicazione le misure di seconda accoglienza di cui all’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, di competenza di altri enti e strutture, diversi dalle Prefetture.

    La disposizione attribuisce agli enti locali i servizi di seconda accoglienza per i titolari di protezione internazionale. Il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza deve tuttavia essere coordinato con la Prefettura, così da evitare che la cessazione delle misure prefettizie lasci l’interessato privo di alloggio.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”; inoltre, come già affermato da questo Tribunale in altra occasione (T.A.R. Veneto, Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 2414), a dispetto dell’equivoco riferimento testuale al “cittadino” contenuto in tale articolo, in ossequio all’art. 3 Cost. il dovere di agire in conformità ai “principi della collaborazione e della buona fede” trova applicazione anche nei rapporti tra l’Amministrazione ed i cittadini stranieri.

    I doveri di collaborazione e buona fede si applicano anche ai rapporti tra amministrazione e cittadini stranieri e orientano l’azione amministrativa nei passaggi tra sistemi di accoglienza, imponendo il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte quando manca una disciplina puntuale di raccordo.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Tuttavia il ricorrente con decreto della competente Commissione n. 140 in data 13 ottobre 2026 è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

    Secondo la decisione, l’art. 133 non comporta il pagamento allo Stato delle spese di lite quando soccombente è un’amministrazione statale e la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando, per effetto del riconoscimento della protezione internazionale, cessano le misure di prima accoglienza, la Prefettura non può interrompere immediatamente l’ospitalità se il beneficiario può accedere alle misure di seconda accoglienza: deve previamente coordinarsi con gli enti locali competenti e assicurare la continuità dell’accoglienza durante il passaggio.
  • I doveri di collaborazione e buona fede previsti dall’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 si applicano anche ai rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini stranieri e possono imporre il coordinamento tra amministrazioni quando la legge non disciplina puntualmente il raccordo tra le rispettive competenze.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la contestazione riguarda l’omesso coordinamento amministrativo nella transizione tra prima e seconda accoglienza, e non il riconoscimento o il rilascio del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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