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Sentenza

Sentenza n. 15107/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202309344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione e ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva impugnato nove provvedimenti, contestandone sia i vizi propri sia l’illegittimità della normativa primaria posta a fondamento del sistema del payback per i dispositivi medici. In particolare, erano stati impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la determinazione della Regione Abruzzo e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione e certificazione del fatturato dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando il 25 per cento degli importi originariamente addebitati, e ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo la procedura specificamente prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché la Regione non aveva depositato la documentazione attestante l’avvenuto versamento richiesta dalla disposizione. Tuttavia, le dichiarazioni e la documentazione prodotte dalla ricorrente erano sufficienti a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione e, conseguentemente, del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito. L’adesione al meccanismo legislativo aveva infatti consentito all’impresa di conseguire l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, sebbene tale risultato fosse diverso da quello perseguito con il ricorso, originariamente diretto all’eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dal meccanismo transattivo-legislativo estingue l’obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti; tale effetto determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, anche quando il bene conseguito sia diverso da quello originariamente perseguito.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso

    In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese compensandole integralmente in considerazione delle circostanze concrete.

Massime di principio

  • L’adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata che estingue l’obbligazione oggetto del giudizio fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso, anche se il risultato conseguito è diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione.
  • Quando la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il deposito di specifica documentazione da parte dell’amministrazione e tale documentazione manca, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dalla parte ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando viene meno l’utilità della pronuncia richiesta, anche senza integrale soddisfazione della pretesa originaria; la seconda presuppone invece il venir meno sostanziale della materia controversa secondo le condizioni previste dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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