Sentenza del 13/05/2021 n. 12907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 contestando alla società la deduzione indebita di costi risultanti da fatture per operazioni inesistenti emissioni da C. R. s.r.l. e E. Costruzioni s.r.l., con maggiori imposte IVA e IRAP e rettifica del reddito di partecipazione dei soci ai fini IRPEF. Società e soci impugnavano gli atti; i giudici di merito avevano ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni rilevanti penalmente, avevano ritenuto probatorie le evidenze dell'Amministrazione (anche dichiarazioni di terzi e riscontri sulla fittizietà delle società emittenti) e avevano escluso il valore probatorio della documentazione prodotta dai ricorrenti.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva esteso il raddoppio dei termini all'IRAP (poiché l'IRAP non è soggetta a reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e quindi alla disciplina del raddoppio). Ha invece rigettato il primo e il terzo motivo (confermando che il raddoppio può operare anche rispetto ai soci di società di persone per il principio di unitarietà dell'accertamento e che gli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione erano idonei) e ha ritenuto in parte inammissibile/infondata la quarta censura. La sentenza è cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale di Brescia anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 40 e 43
Art. 43, così modificato dal D.L. n. 223/2006, prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando esistono violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.; la Corte interpreta l'applicabilità del raddoppio anche con riferimento agli accertamenti sui soci di società di persone, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, quando sussistono fatti riconducibili astrattamente a reati tributari.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1
La norma definisce i reati tributari; la mera astratta configurabilità di reati previsti da questo decreto legittima, ai fini del giudice tributario, l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, indipendentemente dall'effettiva azione penale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
Analogamente all'art. 43 del DPR 600/1973, l'art. 57 è stato integrato per prevedere il raddoppio dei termini IVA in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia; la Corte richiama l'interpretazione costituzionale che il raddoppio consegue al riscontro di fatti che obbligano alla denuncia.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito), art. 37, commi 24-26
Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti; la Corte richiama la portata della norma secondo cui il raddoppio opera per il periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione e non richiede accertamento penale definitivo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 247/2011
"il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale..."
La Corte costituzionale ha chiarito che il raddoppio dei termini si applica in presenza di elementi che obbligano alla denuncia (anche senza denuncia effettiva o processo penale concluso) e che il giudice tributario deve verificare l'esistenza dell'obbligo di denuncia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Riguarda gli obblighi di documentazione contabile; citato nel contesto dell'onere della prova e della valutazione delle presunzioni probatorie nell'accertamento.
Art. 2697 c.c.
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che, dopo aver ritenuto sussistenti presunzioni forti fornite dall'Amministrazione, ha escluso l'idoneità della documentazione contraria prodotta dai contribuenti.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per violazioni che comportano obbligo di denuncia penale si attiva quando esistono, anche in astratto, elementi che rendono configurabile un reato tributario ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata o che sia intervenuta condanna penale definitiva.
- Per le società di persone l'accertamento è unitario: l'indagine diretta alla società che evidenzi elementi comuni alla posizione fiscale dei soci può legittimare l'estensione del raddoppio dei termini anche agli accertamenti nei confronti dei soci, quando sussistono fatti che configurano reati tributari.
- Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, perché per tale imposta non sono previste le corrispondenti fattispecie penali richiamate dalla disciplina del raddoppio; pertanto per l'IRAP valgono i termini ordinari di decadenza.
- Se l'Amministrazione produce elementi presuntivi gravi e concordanti (es. indagini sull'esistenza di strutture, dichiarazioni di terzi, riscontri documentali sull'assenza di attività), l'onere probatorio può concretamente spostarsi sul contribuente, che deve fornire prove contrarie specifiche e convincenti per scalfire la presunzione di inesistenza oggettiva delle operazioni.
- Dichiarazioni rese da terzi nel processo verbale di constatazione (anche confessioni o ammissioni di responsabilità relativamente alle fatture false) possono avere rilevanza probatoria; il giudice deve però valutare la loro attendibilità e il contesto probatorio complessivo.
- Fatture generiche o documentazione insufficiente e non dettagliata difficilmente contrastano efficacemente presunzioni fondate sull'inesistenza oggettiva delle operazioni; la comparabilità meramente ipotetica tra prestazioni non sostituisce prova documentale specifica.
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