Sentenza del 14/10/2019 n. 7739 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 217/2019 ACCERTAMENTO CATASTALE - Procedura DOCFA - Stazione di pedaggio autostradale - Natura - Unità destinata ad attività di servizio pubblico - classamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva presentato una dichiarazione DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria catastale E/1 alle stazioni di pedaggio e alle relative opere accessorie. L'Ufficio aveva invece rettificato il classamento attribuendo la categoria D/7. La società ha contestato tale rettifica sostenendo che le stazioni di pedaggio sono componenti prive di autonomia funzionale della rete autostradale, infrastruttura destinata allo svolgimento di un servizio pubblico. Ha inoltre rilevato che la natura privatistica e lucrativa del concessionario non elimina la finalità pubblicistica della concessione autostradale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto illegittima la rettifica catastale dell'Ufficio, affermando che la destinazione della rete autostradale al servizio pubblico si riflette anche sulle stazioni di pedaggio, le quali non hanno una diversa o autonoma destinazione commerciale. Gli immobili devono quindi essere classificati nella categoria catastale proposta dalla contribuente, E/1, anziché nella categoria D/7. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale e dell'assenza di un consolidato orientamento della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Art. 822, comma 2, Codice civile
Rientrano nel demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade e le autostrade.
La rete autostradale è riconducibile ai beni demaniali o comunque a infrastrutture aventi vocazione pubblicistica; tale natura contribuisce a qualificare anche le opere accessorie strettamente funzionali alla sua gestione.
Codice della strada
Le opere e i manufatti connessi alla rete autostradale sono considerati pertinenze della strada. Sebbene tale qualificazione non sia stata ritenuta automaticamente decisiva ai fini catastali, essa conferma il rapporto di strumentalità tra le stazioni di pedaggio e l'infrastruttura autostradale.
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Sono richiamate per inquadrare la concessione autostradale tra le concessioni di servizi, nelle quali il concessionario svolge un'attività di rilevanza pubblica sostituendosi all'amministrazione.
Direttiva 2014/23/UE, art. 5
È richiamata per la definizione delle concessioni di servizi e per evidenziare che l'oggetto principale della concessione è l'attività di gestione e prestazione del servizio, non il mero godimento privatistico dei beni.
Regolamento CE n. 1606/2002
Il riferimento è stato esaminato nel giudizio di primo grado, ma la decisione d'appello non gli attribuisce un ruolo determinante nella soluzione della controversia.
Massime di principio
- Nel classamento catastale occorre considerare non solo la forma giuridica del titolare o del gestore, ma anche la funzione concreta dell'immobile e la destinazione dell'infrastruttura cui esso accede.
- La natura privata e lucrativa del concessionario non è sufficiente, da sola, a giustificare una categoria catastale commerciale quando l'immobile è utilizzato nell'ambito di una concessione per la gestione di un servizio pubblico.
- Le opere accessorie prive di autonomia funzionale e inscindibilmente inserite in un'infrastruttura pubblica tendono a seguire la destinazione catastale dell'infrastruttura principale.
- La classificazione in una categoria commerciale come D/7 richiede elementi concreti che dimostrino una destinazione produttiva o commerciale autonoma; non basta il fatto che l'attività complessiva del concessionario generi ricavi o profitti.
- La destinazione pubblicistica non si trasferisce automaticamente a ogni bene collegato all'infrastruttura: occorre verificare caso per caso l'effettiva autonomia funzionale, la possibilità di utilizzo separato e l'eventuale presenza di attività commerciali indipendenti.
- Le circolari e le risposte dell'amministrazione finanziaria non sono fonti normative vincolanti, ma possono costituire elementi interpretativi utili se coerenti con la funzione concreta dell'immobile e con la disciplina catastale.
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