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Sentenza

Sentenza del 21/04/2021 n. 15026 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Ammontare imposta evasa - Peculiarità diritto penale - Costi valutabili solo in presenza di allegazioni fattuali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per (1) mancata o contraddittoria motivazione nella qualificazione di P. C. come amministratore di fatto delle società indicate (contestazione ex art. 2639 c.c.), (2) mancata considerazione in sede penale dei costi deducibili nel calcolo dell'imposta evasa e presunta indebita inclusione dell'accollo del mutuo nella base imponibile (contestazione rispetto all'art. 5 D.lgs. 74/2000 e profili di quantificazione dell'evasione), (3) errata applicazione della fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000), con particolare rilievo sulla presunta anteriorità dei trasferimenti rispetto alla nascita del debito tributario e sull'assenza del dolo specifico della coimputata D. D., e (4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel riconoscimento/negazione delle attenuanti (anche per effetto della prescrizione intervenuta su alcuni reati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e specifica sulla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto di P. C. (valutando dichiarazioni testimoniali e circostanze), abbia correttamente valutato - e motivato la valutazione - circa la determinazione della base imponibile e l'opportunità o l'impossibilità di tenere conto di costi non contabilizzati in mancanza di allegazioni fattuali idonee, e abbia applicato correttamente la norma sull'accertamento penale dell'imposta (possibilità di avvalersi di accertamenti tributari ma con valutazione autonoma). Sull'art. 11 D.lgs. 74/2000 la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è necessaria la preesistenza di un debito erariale certo o di una procedura di riscossione in atto: è sufficiente la condotta idonea a rendere inefficace la futura riscossione e il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze. Anche le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute generiche e infondate. Sono pertanto inammissibili i ricorsi; i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento di ricorso per cassazione per vizio di motivazione (mancanza o contraddittorietà). La Corte richiama l'onere del ricorrente di specificare le censure e dimostrare la decisività delle omissioni.

  • art. 2639 cod. civ.

    Criteri per la configurazione dell'amministratore di fatto: continuità e significatività della condotta in rapporto ai poteri tipici. La Corte ha ritenuto tali requisiti soddisfatti tramite valutazione di dichiarazioni e comportamenti concreti.

  • art. 5 D.lgs. 74/2000

    Riguarda le omissioni dichiarative. Nel caso la Corte ha evidenziato che, ai fini penali, i costi non contabilizzati possono essere considerati solo se l'imputato fornisce allegazioni fattuali tali da fondare la certezza o un ragionevole dubbio sulla loro esistenza.

  • art. 11 D.lgs. 74/2000

    "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte"

    La norma punisce chi compie atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva. Non è necessaria l'effettiva procedura di riscossione o il precedente avvio di verifiche: rileva l'idoneità ex ante della condotta e il dolo specifico, che può essere desunto dalle circostanze.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale: il giudice può utilizzare accertamenti fiscali/induttivi (studi di settore) ma valuta autonomamente la loro rilevanza e forza probatoria.

  • art. 192 comma 1 cod. proc. pen.

    Criteri generali di valutazione della prova: il giudice penale deve motivare l'apprezzamento degli elementi probatori emersi, anche se derivanti da accertamenti tributari.

  • art. 13 DPR 633/72

    Principio secondo cui, ai fini IVA nelle compravendite immobiliari, la quota di mutuo accollata dal cessionario che costituisce parte del prezzo va computata nella base imponibile: la Corte ha richiamato tale principio per sostenere l'inclusione dell'accollo nella determinazione dell'imponibile.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della collaborazione: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta dell'attenuante per D. D., ritenendo che il contributo della stessa al reato fosse essenziale e quindi non compatibile con l'applicazione dell'attenuante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento e il pagamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Riferita in relazione al potere del giudice di disporre, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • In reati tributari la quantificazione dell'imposta evasa nel processo penale non è vincolata meccanicamente alle sole risultanze dell'accertamento tributario: il giudice penale può utilizzare gli esiti fiscali come elemento induttivo ma deve svolgere una valutazione autonoma e motivata.
  • I costi non contabilizzati vanno tenuti in conto nella determinazione della base imponibile solo se il contribuente fornisce allegazioni fattuali concrete che consentano di ritenere certa o almeno ragionevole l'esistenza di tali costi; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La qualifica di 'amministratore di fatto' richiede prova di continuità e significatività della condotta gestionale: può emergere dalla valutazione di atti, dichiarazioni testimoniali e circostanze concrete anche in assenza di formalità societarie.
  • Per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.lgs. 74/2000) non è necessario che il debito tributario sia già formalmente accertato o che sia in corso la riscossione coattiva: rileva l'idoneità ex ante dell'atto a compromettere la futura riscossione e la presenza del dolo specifico, che può essere desumibile da elementi indiziari (legami tra soggetti, sproporzione tra prezzo e valore, rapidità delle trasferenze, ecc.).
  • Nel processo di cassazione le censure devono essere specifiche e ben articolate: la mera ripetizione di motivi di merito senza indicare il contenuto preciso delle deduzioni rende il ricorso inammissibile.
  • La prescrizione di reati estingue il rapporto penale ma non elimina i fatti storici: tali fatti possono essere valutati dai giudici come elementi rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (es. esclusione delle attenuanti generiche).

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