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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 18493 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento e liquidazione ICI relativo all'anno 1999, concernente fabbricati rurali. La contribuente sosteneva che gli immobili fossero esenti perché strumentali all'attività agricola; il Comune riteneva invece dovuta l'imposta, sostenendo che l'attività producesse reddito d'impresa e che gli immobili fossero classificati catastalmente in D/1, anziché in A/6 o D/10. Il Comune ha proposto due motivi in Cassazione: il primo sulla necessità della classificazione catastale idonea per provare la ruralità e l'esenzione; il secondo sull'assenza del requisito di ruralità in presenza di reddito d'impresa. Entrambi i motivi denunciavano violazioni della normativa ICI, della disciplina catastale degli immobili rurali e delle disposizioni del TUIR sul reddito agrario e d'impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. I due motivi non contenevano il quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima del 4 luglio 2009. La Corte ha precisato che il quesito non può essere ricavato implicitamente dal contenuto del motivo, ma deve essere formulato in modo autonomo, diretto e sintetico. La mancata costituzione della società contribuente ha escluso la necessità di liquidare le spese processuali. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 7

    Disciplinano, nel testo applicabile alla controversia, l'imposta comunale sugli immobili, i presupposti impositivi, la base imponibile e le ipotesi di esenzione. La questione sostanziale riguardava l'applicabilità dell'esenzione agli immobili rurali strumentali all'attività agricola.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Richiamato dal Comune in relazione alla rilevanza della classificazione catastale degli immobili ai fini della qualificazione come rurali e dell'esenzione ICI.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, introdotto dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2

    Individua i criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali alle attività agricole, requisito rilevante ai fini dell'esenzione dall'ICI.

  • TUIR, artt. 24, 29, 51 e 87

    Richiamati per distinguere il reddito agrario dal reddito d'impresa e per sostenere che la natura dell'attività esercitata potesse incidere sul riconoscimento della ruralità degli immobili.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il quesito di diritto deve essere formulato in modo autonomo e diretto; la sua omissione comporta l'inammissibilità del motivo.

    Per i ricorsi soggetti temporalmente a tale disposizione, ogni motivo di violazione di legge doveva concludersi con uno specifico quesito di diritto, non desumibile implicitamente dall'argomentazione. La mancanza del quesito comporta l'inammissibilità del motivo e, se riguarda tutti i motivi, dell'intero ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione occorre rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile al momento della proposizione del ricorso; la violazione di tali requisiti può impedire l'esame delle questioni sostanziali.
  • Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo di violazione di legge doveva contenere un quesito di diritto autonomo, chiaro e immediatamente individuabile; non era sufficiente esporre la censura senza formulare espressamente il principio richiesto.
  • Un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza che la Corte esamini se la tesi sull'imposta, sulla ruralità o sulla classificazione catastale sia fondata nel merito.
  • Nelle controversie sugli immobili rurali, la qualificazione ai fini fiscali può dipendere dall'interazione tra strumentalità agricola, classificazione catastale e natura del reddito prodotto; tali elementi devono essere provati e argomentati secondo la normativa vigente per l'anno d'imposta interessato.
  • La mancata costituzione della controparte non comporta automaticamente la vittoria nel merito: il giudice valuta comunque l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso sulla base degli atti disponibili.

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