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Sentenza

Sentenza n. 1303/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 818/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 12 luglio 2024, notificata all'Amministrazione il 14 ottobre 2024 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per i periodi di insegnamento svolti con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha comunicato che il 4 dicembre 2025 Sogei aveva accreditato nel borsellino elettronico l'importo dovuto. Il ricorrente ha confermato l'avvenuto adempimento e ha chiesto la rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato il ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha adempiuto alla sentenza nel corso del giudizio, accreditando l'importo riconosciuto. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale: l'adempimento tardivo confermava la fondatezza della pretesa. Nel liquidare le spese in € 500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA se dovuta e contributo unificato se effettivamente corrisposto, il TAR ha considerato sia la collaborazione del Ministero, che aveva adempiuto poco dopo la notifica del ricorso, sia la serialità e standardizzazione dei numerosi giudizi analoghi patrocinati dal medesimo difensore. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando l'Amministrazione adempie nel corso del giudizio alla pretesa oggetto del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dal medesimo difensore è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese per contenzioso seriale con posizioni e questioni identiche, il giudice può tener conto, per analogia di ratio, della ripartizione dell'impegno professionale su una pluralità di cause e adeguare proporzionalmente il compenso.

Massime di principio

  • L'adempimento integrale della pretesa dell'interessato da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'adempimento tardivo può giustificare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche se la domanda di ottemperanza è divenuta priva di oggetto.
  • Nella liquidazione delle spese relative a contenzioso seriale, il giudice può considerare l'identità delle posizioni sostanziali e processuali, delle questioni trattate e la standardizzazione dell'attività professionale, adeguando proporzionalmente il compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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