Cassazione Penale, Ordinanza n. 28097/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il ricorso contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e indeterminato: non individua con precisione gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il controllo richiesto. Quanto alle attenuanti generiche, si ribadisce che il giudice, nel negarle, può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma incriminatrice del falso ideologico del privato in atto pubblico, reato per il quale la condanna di merito è stata confermata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di specificità determina inammissibilità
art. 62-bis c.p.
il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia generico o indeterminato, perché non consente di comprendere con precisione quali siano i rilievi rivolti alla sentenza impugnata e non permette il controllo di legittimità.
- La specificità del motivo richiede che la censura individui gli elementi di fatto o di diritto che si assumono erroneamente valutati dal giudice di merito; non basta una critica meramente assertiva della motivazione.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a considerare espressamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti, potendo fondare la decisione sui soli profili ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Una motivazione sul trattamento sanzionatorio è censurabile solo se la doglianza si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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