Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La vicenda origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore contro la vendita, compiuta da una società poi fallita, dell'unico compendio immobiliare di sua proprietà a favore del figlio dell'amministratrice unica. In primo grado l'azione era stata accolta; in appello la decisione veniva riformata e la revocatoria rigettata per difetto di prova della partecipazione fraudolenta di entrambe le parti alla diminuzione della garanzia patrimoniale. Successivamente il fallimento della società proponeva ricorso per cassazione, ma la Corte lo dichiarava improcedibile per omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. Il curatore proponeva quindi revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: sosteneva che la relata di notifica della sentenza d'appello era stata effettivamente depositata nel fascicolo di parte, come dimostrato dal ricorso originario, dall'indice di produzione e da copia conforme rilasciata dalla cancelleria della Cassazione. In fase rescissoria, il curatore riproponeva inoltre tre motivi contro la sentenza d'appello: omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del creditore originario; erronea valutazione delle prove sulla consapevolezza fraudolenta delle parti e sul preteso carattere non pregiudizievole della vendita; errata applicazione dei principi dell'azione revocatoria quando a subentrare è il curatore del fallimento, che agisce nell'interesse della massa dei creditori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto revocatorio nella precedente ordinanza di improcedibilità, poiché dagli atti emergeva che la copia notificata della sentenza d'appello e la relativa relata erano state effettivamente inserite nel fascicolo di parte e quindi non poteva dirsi mancante il deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. Revocata l'ordinanza n. 25296/2023, la Corte ha poi riesaminato il ricorso per cassazione originario e lo ha rigettato integralmente: il primo motivo è stato dichiarato infondato o inammissibile, il secondo e il terzo inammissibili. In particolare, la Corte ha escluso che il fallimento potesse dolersi dell'omessa integrazione del contraddittorio in appello; ha ritenuto che le censure sulla revocatoria mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; ha infine osservato che il terzo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il fallimento è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per tutelare la garanzia patrimoniale del credito; nella fase rescissoria la Corte non nega il principio astratto, ma rileva che le censure del ricorrente non colgono la motivazione della sentenza d'appello.
art. 391-bis c.p.c.
indicato come norma che consente la revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non discussa tra le parti, decisiva e immediatamente rilevabile dal confronto tra provvedimento e atti.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato quale norma che impone il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata ai fini dell'ammissibilità/improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 369, primo comma, c.p.c.
richiamato nel descrivere il termine entro cui va effettuato il deposito del ricorso e della documentazione necessaria.
art. 331 c.p.c.
la mancata integrazione del contraddittorio in appello verso una parte necessaria o inscindibile può determinare nullità, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta non utilmente deducibile dal fallimento.
art. 157, terzo comma, c.p.c.
la parte che ha contribuito a lasciare sussistere la nullità, omettendo di rilevarla tempestivamente, non può poi dolersene.
art. 102 c.p.c.
richiamato per distinguere il litisconsorzio necessario iniziale dalle ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
art. 107 c.p.c.
richiamato per le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale disposto dal giudice, rilevabili d'ufficio.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal fallimento; la Corte distingue però tra violazioni di legge realmente prospettate e doglianze meramente volte a una rivalutazione del merito.
art. 66 l. fall.
richiamato quale fonte della legittimazione del curatore ad agire o proseguire l'azione revocatoria nell'interesse della massa dei creditori.
art. 66 legge fallimentare
fonte del subentro del curatore nell'azione revocatoria e della tutela della massa creditoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in connessione con la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
richiamato per le attestazioni di conformità delle copie informatiche/analogiche dei documenti depositati.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che la censura in concreto mira a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 2714 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme la cui violazione viene dedotta, senza che la censura sia ritenuta specificamente argomentata.
art. 2717 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate.
art. 2718 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate.
art. 2719 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate.
art. 2721 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate.
art. 2727 c.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme invocate.
art. 2740 c.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla garanzia patrimoniale generica del debitore.
L.F.
richiamata in relazione alla legittimazione del curatore e all'azione revocatoria esercitata nell'interesse della massa.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità risulti incontrovertibilmente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e l'errore sia decisivo per la decisione.
- Nei ricorsi per revocazione di provvedimenti della Cassazione, la prova dell'errore di fatto deve emergere dal solo confronto tra la decisione impugnata e gli atti del giudizio di legittimità, senza bisogno di valutazioni induttive o ermeneutiche.
- Ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, la presenza della relata nel fascicolo di parte può essere dimostrata anche tramite elementi esterni al ricorso, ma soltanto se tali elementi non siano nella materiale disponibilità della parte interessata e siano affidabili in modo oggettivo.
- Quando il curatore subentra nell'azione revocatoria ordinaria a seguito del fallimento, la sua legittimazione deriva dalla tutela della massa dei creditori; tuttavia, il giudizio conserva i limiti processuali e le preclusioni derivanti dalla posizione processuale assunta nel giudizio precedente.
- La parte che abbia contribuito al permanere di una nullità processuale, omettendo di rilevarla tempestivamente, non può in seguito dedurla come motivo di impugnazione, salvo le ipotesi in cui la legge consenta comunque il rilievo officioso nel grado successivo.
- Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo di legittimità non consente una rivisitazione del merito.
- Nel giudizio di revocatoria, la critica alla decisione di merito deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata; la mancata corrispondenza tra motivo di ricorso e fondamento della sentenza comporta inammissibilità.
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