Ordinanza n. 156/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, con contestuale diniego di iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’informazione antimafia interdittiva e il contestuale diniego di iscrizione nella White List. Dal testo dell’ordinanza emergono contestazioni riferite alla ritenuta insussistenza o insufficienza degli elementi valorizzati dalla Prefettura per desumere il rischio di condizionamento mafioso. In particolare, la ricorrente mirava a confutare la rilevanza di vicende giudiziarie riguardanti l’amministratore unico e socio di minoranza, anche in ragione di un esito assolutorio, nonché di un’ulteriore vicenda definita per prescrizione; contestava inoltre la rilevanza di un deferimento del 2024 per gestione non autorizzata di rifiuti, dei rapporti con soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata locale, dell’assunzione di un dipendente già impiegato presso un’impresa colpita da interdittiva antimafia e delle interrelazioni familiari con soggetti collegati a una società precedentemente interdetta.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo prima facie carente il fumus boni iuris, con valutazione sommaria e salva ogni eventuale rivalutazione nella fase di merito. Il Collegio ha giudicato non implausibile né irragionevole la valutazione prefettizia fondata sul complesso degli elementi raccolti. Quanto alla prima vicenda giudiziaria, l’assoluzione non è stata ritenuta idonea, in questa fase, a confutare il dato fattuale relativo alla partecipazione dell’interessato, con una propria ditta, a un’ATI aggiudicataria di un appalto per la gestione di una discarica, nel cui contesto era stata accertata l’ingerenza della criminalità organizzata locale e l’utilizzo di mezzi non conformi al capitolato. La vicenda definita per prescrizione è stata ritenuta rilevante poiché la sentenza penale aveva escluso i presupposti per un proscioglimento nel merito e aveva dato atto della sostanziale conferma dell’ipotesi accusatoria all’esito dell’istruttoria dibattimentale. Anche il deferimento del 2024 per gestione non autorizzata di rifiuti non è stato ritenuto, allo stato, privo di rilevanza per il solo fatto dell’assoluzione penale. Il TAR ha inoltre ritenuto non irragionevole la valorizzazione dei rapporti con un soggetto condannato per favoreggiamento dell’ospitalità e dell’aiuto a latitanti, nonché delle interrelazioni familiari con soggetti collegati all’amministratore di una società già colpita da interdittiva. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il rigetto è fondato sulla carenza prima facie del fumus boni iuris.
art. 7 legge 203/1991
corruzione con l’aggravante mafiosa ex art. 7 legge 203/91
La norma è richiamata quale aggravante contestata in una delle vicende penali valorizzate nel provvedimento prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’informazione antimafia interdittiva supera il vaglio del fumus boni iuris quando la valutazione prefettizia del rischio di condizionamento mafioso appare non implausibile né irragionevole alla luce del complesso degli elementi disponibili, considerati unitariamente.
- Ai fini della valutazione prefettizia antimafia possono assumere rilievo anche vicende giudiziarie concluse con assoluzione, quando gli elementi fattuali sottostanti alla vicenda evidenzino rapporti, partecipazioni o contesti economici ritenuti sintomatici di possibili interferenze criminali; l’esito assolutorio non impone automaticamente la neutralizzazione di ogni elemento fattuale.
- La definizione di un procedimento penale per prescrizione non esclude, di per sé, la rilevanza amministrativa degli elementi emersi nel processo, soprattutto quando la sentenza dia atto dell’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito e della sostanziale conferma dell’ipotesi accusatoria all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
- Nella valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa possono essere valorizzati, in chiave complessiva, i rapporti personali e familiari dell’impresa e dei suoi esponenti con soggetti collegati alla criminalità organizzata o ad imprese già destinatarie di interdittiva antimafia, unitamente ad altri elementi giudiziari e organizzativi.
- La mera assoluzione penale relativa a una vicenda di gestione non autorizzata di rifiuti non determina automaticamente, in sede cautelare, l’irrilevanza del fatto storico e dei rapporti personali emersi dalla vicenda ai fini della prevenzione antimafia.
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