Sentenza del 25/08/2017 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento tributo armonizzato: contradditorio endoprocedimentale non integrabile da quello in ambito di accertamento con adesione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento relativo a tributi armonizzati. Il ricorrente ha contestato la validità dell’atto perché l’Amministrazione finanziaria non avrebbe instaurato il contraddittorio endoprocedimentale prima della sua emanazione. Secondo la tesi accolta, il contraddittorio svolto nell’ambito della procedura di accertamento con adesione non può sostituire quello preventivo imposto dal diritto dell’Unione europea per i tributi armonizzati.
La decisione
L’accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio non può essere considerato integrato o sostituito dal successivo contraddittorio instaurato mediante la procedura di accertamento con adesione. La garanzia partecipativa deve essere riconosciuta prima dell’adozione dell’atto impositivo, salvo che l’Amministrazione dimostri che la violazione non abbia inciso concretamente sul diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
Diritto dell’Unione europea in materia di tributi armonizzati
Impone, quando applicabile, il rispetto del diritto del contribuente a essere sentito prima dell’adozione di un provvedimento lesivo. Il contraddittorio deve precedere l’atto impositivo e non può essere sostituito da una procedura partecipativa successiva.
Procedura di accertamento con adesione
Il contraddittorio svolto nell’ambito dell’accertamento con adesione ha una funzione distinta e non assolve automaticamente all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dal diritto dell’Unione europea.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a tributi armonizzati, l’Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell’emanazione dell’atto.
- La partecipazione successiva, compresa quella svolta durante l’accertamento con adesione, non sana automaticamente l’omissione del contraddittorio preventivo.
- In caso di mancato contraddittorio, il contribuente deve allegare e dimostrare le ragioni difensive concrete che avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente ascoltato.
- La violazione del contraddittorio può determinare l’illegittimità dell’accertamento, ma la sua rilevanza deve essere valutata anche alla luce dell’incidenza effettiva sul diritto di difesa.
- La regola riguarda specificamente l’ambito dei tributi armonizzati e non può essere estesa indistintamente a ogni procedimento tributario nazionale.
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