Sentenza del 24/08/2017 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2000. Il contribuente sosteneva di non essere tenuto al pagamento perché l'immobile era stato assegnato dal Tribunale al coniuge separato; in subordine chiedeva l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 504/1992, sostenendo che l'assegnazione della casa familiare non trasferisce la soggettività passiva dell'ICI.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, riformato integralmente la sentenza di primo grado e confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare al coniuge separato costituisca un diritto personale di godimento, derivante dal provvedimento giudiziale, e non un diritto reale di abitazione. Pertanto, il coniuge proprietario non assegnatario conserva la soggettività passiva e resta obbligato al pagamento dell'ICI. Le spese di giudizio sono state dichiarate irripetibili, con la formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
Articolo 3 della legge n. 504/1992
La soggettività passiva dell'ICI resta collegata alla titolarità della proprietà o di un diritto reale sull'immobile. L'assegnazione giudiziale della casa familiare, qualificata come diritto personale di godimento, non esonera il proprietario non assegnatario dall'obbligo tributario.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 118/FC/2000/125174 del 7 giugno 2000
È assimilabile al diritto di abitazione quello che spetta al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente, sulla casa ex residenza coniugale assegnata con provvedimento giudiziale.
La circolare era stata valorizzata dai giudici di primo grado per assimilare l'assegnazione della casa familiare a un diritto di abitazione; la Commissione regionale ha invece ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui tale assegnazione attribuisce soltanto un diritto personale di godimento.
Legge finanziaria 2008
La previsione di un'aliquota ridotta per il coniuge non assegnatario, in proporzione alla quota posseduta, conferma che tale soggetto può rimanere obbligato fiscalmente pur non utilizzando l'immobile come abitazione familiare.
Massime di principio
- L'assegnazione giudiziale della casa familiare al coniuge separato o divorziato, di regola, attribuisce un diritto personale di godimento e non trasferisce la proprietà né costituisce automaticamente un diritto reale di abitazione.
- Ai fini dei tributi immobiliari, il proprietario non assegnatario conserva normalmente la soggettività passiva e resta tenuto al pagamento dell'imposta in proporzione alla propria quota di proprietà.
- La mera disponibilità materiale dell'immobile da parte del coniuge assegnatario non è sufficiente, da sola, a trasferire l'obbligo tributario, che dipende dalla titolarità della proprietà o di un diritto reale previsto dalla legge.
- Eventuali agevolazioni per l'abitazione principale devono essere verificate sulla base della normativa vigente nell'anno d'imposta considerato e non implicano necessariamente l'esenzione del proprietario non assegnatario.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali o normativi incerti, l'esclusione delle sanzioni può essere valutata separatamente rispetto alla debenza dell'imposta; l'incertezza normativa non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
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