Sentenza del 24/08/2017 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, contestando, tra l’altro, la violazione del contraddittorio preventivo, l’errata determinazione del margine globale, la motivazione degli atti, la ripresa di costi e ricavi e, soprattutto, la validità della sottoscrizione degli avvisi ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Gli atti erano stati firmati da un funzionario individuato soltanto in base alla qualifica di Capo Team, sulla base di una delega impersonale contenuta nell’Atto Dispositivo n. 4 del 26 gennaio 2012, senza indicazione nominativa del delegato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti e ha accolto gli appelli della società. Ha ritenuto preliminare e decisiva la contestazione relativa alla sottoscrizione degli avvisi, considerandola rilevabile anche d’ufficio e quindi non preclusa dal fatto che fosse stata sollevata in appello. La delega prodotta dall’Agenzia è stata ritenuta nulla perché indicava soltanto la qualifica del soggetto delegato, senza identificarlo nominativamente e senza consentire di verificare con certezza il suo potere di firma al momento della sottoscrizione. Per tale ragione sono stati annullati tutti gli avvisi di accertamento impugnati, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
Art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La delega alla sottoscrizione degli avvisi deve consentire di individuare con certezza il soggetto delegato. Non è sufficiente una delega impersonale riferita soltanto alla qualifica o all’incarico ricoperto.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000
La norma è stata invocata dalla società con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti tributari, ma il giudice non ha esaminato il motivo perché l’annullamento degli avvisi per vizio della delega di firma è risultato preliminare e assorbente.
Art. 38 del D.L. n. 41/1995
La società ne ha richiamato la violazione in relazione ai principi di buona fede, collaborazione e imparzialità e alla determinazione del margine globale, ma la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo sulla sottoscrizione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è stata invocata in relazione alla ricostruzione induttiva dei ricavi, anche per l’assenza o incompletezza della documentazione inventariale, ma il giudice non ha deciso nel merito su tale profilo.
Art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993
Richiamato dalla società in relazione alla ricostruzione dei ricavi, il motivo è stato assorbito dall’annullamento degli atti per vizio della delega.
Art. 102 del TUIR
Invocato sulla deducibilità delle quote di ammortamento, senza esame del merito da parte del giudice.
Art. 109, comma 5, del TUIR
Richiamato sulla deducibilità di componenti negativi di reddito non documentati, ma non esaminato per l’assorbimento derivante dall’annullamento degli avvisi.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
Ha disciplinato la trattazione in pubblica udienza della controversia.
Cassazione, sentenza n. 22803 del 21 ottobre 2015
La delega può essere conferita mediante atto autonomo o ordine di servizio, ma deve indicare le ragioni della delega, la sua durata e il nominativo del soggetto delegato. La sola indicazione della qualifica professionale non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio, l’amministrazione deve poter dimostrare l’esistenza di una delega valida e riferita nominativamente al firmatario.
- Una delega generica o impersonale, basata soltanto sull’incarico o sulla qualifica del funzionario, può comportare l’illegittimità dell’atto impositivo, perché non consente al contribuente di verificare il potere di firma.
- La contestazione del difetto di sottoscrizione o di potere rappresentativo può essere considerata questione rilevabile d’ufficio e, secondo la decisione, può essere esaminata anche se formulata per la prima volta in appello.
- Se il giudice accoglie un motivo preliminare e decisivo, come l’inesistenza o invalidità della delega di firma, gli altri motivi relativi al merito dell’accertamento possono essere dichiarati assorbiti e non vengono esaminati.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare l’avviso, la firma, la qualifica del sottoscrittore e la delega prodotta dall’amministrazione, controllando in particolare nominativo, periodo di validità, ragioni della delega e poteri effettivamente attribuiti.
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