Sentenza del 24/08/2017 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il presunto indebito rimborso IVA richiesto dalla società per l'anno 2003, relativo a spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni di proprietà altrui. L'Agenzia delle Entrate contestava il rimborso richiamando i principi contenuti nella Risoluzione n. 179/2005, sostenendo che le opere realizzate su beni di terzi non avrebbero consentito il rimborso dell'eccedenza IVA. La società sosteneva invece la legittimità del rimborso e l'illegittimo mutamento interpretativo dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società. Il diniego di rimborso è stato ritenuto non fondato perché basato su una risoluzione interna dell'Amministrazione, non costituente fonte del diritto e, inoltre, non conoscibile al momento della richiesta di rimborso, essendo stata emanata successivamente. La Commissione ha ritenuto ammissibile il rimborso anche per le spese sostenute dal comodatario su beni altrui, purché i beni siano effettivamente utilizzati e direttamente strumentali all'esercizio dell'impresa, senza necessità che siano autonomamente funzionali o asportabili. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata interpretata nel senso che il rimborso dell'eccedenza IVA può spettare anche in relazione a spese sostenute dal comodatario per opere o impianti realizzati su beni di terzi, quando tali beni siano effettivamente utilizzati e direttamente strumentali all'attività d'impresa.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese processuali seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in appello.
Art. 34, D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata trattata in pubblica udienza su istanza di parte.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 179/2005
La risoluzione, in quanto atto interno dell'Amministrazione, non costituisce fonte del diritto e non può fondare autonomamente il diniego del rimborso. Inoltre, non era conoscibile quando la società aveva presentato la richiesta nel 2004.
Cassazione, sentenza n. 8389 del 21 febbraio 2013
È consentito l'ammortamento delle spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto su beni altrui, indipendentemente dalla sua autonoma funzionalità o dalla possibilità di asportarlo alla fine del comodato, purché l'impianto sia effettivamente utilizzato e direttamente strumentale all'attività d'impresa.
Cassazione, sentenza n. 5137/2014
Gli atti interpretativi interni dell'Amministrazione finanziaria, come circolari e risoluzioni, non sono fonti del diritto e non vincolano il giudice.
Massime di principio
- Un diniego di rimborso IVA non può fondarsi esclusivamente su una risoluzione o circolare interna dell'Amministrazione finanziaria, poiché tali atti non hanno valore normativo e non vincolano il giudice.
- Le spese sostenute da un comodatario per opere o impianti realizzati su beni di terzi possono essere fiscalmente rilevanti quando i beni sono effettivamente utilizzati e direttamente strumentali all'attività d'impresa.
- La possibilità di ottenere il rimborso o dedurre i costi non dipende necessariamente dall'autonoma funzionalità dell'impianto o dalla sua asportabilità al termine del comodato.
- Un'interpretazione amministrativa successiva alla presentazione della richiesta non dovrebbe essere utilizzata per negare retroattivamente un diritto, soprattutto quando il contribuente non poteva conoscerla al momento della richiesta.
- In situazioni analoghe è essenziale dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese, il collegamento diretto con l'attività d'impresa e l'utilizzazione concreta delle opere o degli impianti.
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