Sentenza del 24/08/2017 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Rimborso dell'imposta - Sospensione - Onere della Prova Agenzia Entrate - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione è stata ritenuta legittima, poiché l’Amministrazione ha assolto l’onere di provare sia l’esistenza di rilevanti pretese creditorie potenziali, sia il rischio di insolvenza desumibile dall’ultimo bilancio della contribuente. Il provvedimento è quindi risultato adeguatamente giustificato sotto il profilo cautelare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la sospensione del rimborso d’imposta disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. 472/1997. La questione riguardava l’onere dell’Amministrazione di dimostrare i presupposti cautelari della sospensione: il fumus, consistente nell’esistenza di significative pretese creditorie, anche non definitive, relative ad annualità precedenti e allo stesso tributo, e il periculum, consistente nel rischio concreto di insolvenza della contribuente.
Norme richiamate
Art. 23, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sospensione del rimborso d’imposta ha natura sostanzialmente cautelare e richiede la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione, sia del fumus boni iuris, cioè di pretese creditorie significative anche non definitive, sia del periculum in mora, cioè di un concreto rischio di insolvenza del contribuente.
Massime di principio
- La sospensione di un rimborso fiscale non può essere disposta automaticamente: l’Amministrazione deve motivare e provare concretamente i presupposti cautelari.
- Le pretese creditorie dell’Amministrazione possono rilevare anche se non sono ancora definitive, purché siano significative, plausibili e riferite allo stesso contribuente e tributo.
- Il rischio di insolvenza può essere dimostrato mediante elementi contabili e finanziari, come le risultanze dell’ultimo bilancio.
- In una controversia analoga, il contribuente può contestare la sospensione evidenziando l’assenza o l’insufficienza della prova del fumus, del periculum o del collegamento tra le pretese creditorie e il rimborso sospeso.
- Se invece l’Amministrazione documenta entrambe le condizioni con elementi concreti e coerenti, la sospensione può essere considerata legittima anche prima della definitività dei crediti vantati.
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