Sentenza del 25/08/2017 n. 20435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo, con il primo motivo, che l'Agenzia delle Entrate fosse decaduta dal potere di accertamento per decorso dei termini relativi a IRPEF, IVA, IRES e IRAP. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento anche all'IRAP, sostenendo che tale imposta non fosse collegata a fattispecie penalmente sanzionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini per IRPEF e IVA in presenza di seri indizi di reato, anche se la denuncia penale fosse stata archiviata o presentata oltre il termine ordinario. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il raddoppio dei termini non può operare per l'IRAP, poiché tale imposta non prevede sanzioni penali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente all'IRAP e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente per tale imposta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 43
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.
Per l'IRPEF i termini di accertamento possono essere raddoppiati, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta, quando emergano seri indizi di reato tali da imporre la presentazione di una denuncia penale.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 57
Termini per gli accertamenti relativi all'IVA.
Anche per l'IVA il termine ordinario può essere raddoppiato in presenza di seri indizi di reato, indipendentemente dal successivo esito della denuncia penale.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, articolo 4
Reato di dichiarazione infedele.
La possibile rilevanza penale delle violazioni fiscali può fondare il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte alle quali si applica tale meccanismo.
Legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130, 131 e 132
Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
Le modifiche devono essere coordinate con la disciplina transitoria e non incidono sugli effetti degli avvisi già notificati secondo il regime previgente.
Decreto legislativo n. 128 del 2015, articolo 2
Disciplina transitoria e salvezza degli effetti degli avvisi già notificati.
Per gli avvisi già notificati, la disciplina previgente e i relativi effetti sono salvaguardati, anche rispetto al raddoppio dei termini.
IRAP
Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, perché per tale imposta non sono previste sanzioni penali che possano giustificare l'allungamento del termine di accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento può operare per imposte come IRPEF e IVA quando esistono seri indizi di reato e sorge l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna.
- L'archiviazione della denuncia o la sua presentazione oltre il termine ordinario non escludono automaticamente il raddoppio, purché gli indizi di reato fossero seri e idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
- Il raddoppio dei termini non si estende automaticamente a ogni imposta oggetto dello stesso avviso: occorre verificare se per quella specifica imposta siano previste sanzioni penali. In particolare, non si applica all'IRAP.
- Nel valutare la tempestività di un accertamento occorre individuare il periodo d'imposta, la data di notifica dell'avviso e il regime transitorio applicabile alle modifiche normative intervenute.
- Il principio del favor rei riguarda le norme sanzionatorie e non si applica automaticamente alle norme procedimentali che disciplinano i termini per l'esercizio del potere di accertamento.
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